Contenzioso

Cessione d’azienda illegittima: obbligo contributivo sempre a carico del cedente

Per la Cassazione non è rilevante la circostanza che il cessionario abbia versato i contributi durante il quale la prestazione lavorativa sia stata resa in suo favore

immagine non disponibile

di Valeria Zeppilli

Se la cessione d'azienda è dichiarata illegittima, il cedente è tenuto ad adempiere all'obbligo contributivo previdenziale anche con riferimento all'arco temporale durante il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del cessionario. Per i giudici della Corte di cassazione (sezione lavoro, 31 marzo 2023, n. 9143), in proposito non assumono alcuna rilevanza in senso contrario né le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, né la circostanza che il cessionario abbia eventualmente pagato contributi per lo stesso periodo.

In linea generale, il nostro ordinamento ammette che un qualsiasi terzo possa intervenire nel rapporto obbligatorio altrui per soddisfare le pretese del creditore, ma si tratta di una regola che non può valere sempre. Oltre all'ipotesi di rifiuto del debitore originario, ci sono infatti casi in cui il creditore abbia degli interessi giuridicamente apprezzabili che impediscono a un soggetto estraneo di intromettersi nel rapporto giuridico che intercorre tra i soggetti originari. Come rilevato dalla Corte, tali interessi giuridicamente, e oggettivamente, apprezzabili ricorrono proprio nei regimi previdenziali obbligatori, con riferimento ai quali, peraltro, l'articolo 2115, comma 3, del codice civile dispone la nullità di qualsiasi patto diretto a eludere un'obbligazione contributiva.

Per i giudici, in materia, non può dirsi operante l'articolo 1180 del codice civile (che disciplina l'adempimento del terzo), considerato che le caratteristiche soggettive di chi adempie non sono irrilevanti per l'ente previdenziale creditore, che, in ragione della disciplina pubblicistica alla base degli obblighi contributivi, ha un interesse giuridicamente rilevante a che sia il debitore originario ed effettivo ad adempiere personalmente alla prestazione. Come accennato, a fronte dell'illegittimità della cessione d'azienda, una simile interpretazione non può essere scalfita neppure dalla circostanza che il cessionario abbia corrisposto i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni erogate nel periodo in cui la prestazione lavorativa è stata resa in suo favore. Se, infatti, la cessione è stata invalidata, il pagamento della contribuzione eventualmente effettuato non può dirsi fatto dal datore di lavoro titolare formalmente del rapporto, ma da un terzo a ciò non autorizzato, per di più per un arco temporale che risulta comunque coperto integralmente dall'obbligo di contribuzione. A tale ultimo proposito non può del resto non considerarsi che, come ricordato anche dalla Corte di cassazione, nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia del rapporto previdenziale rispetto alle vicende del rapporto lavorativo, il che vuol dire che l'immanenza dell'obbligazione previdenziale ha come proprio fondamento esclusivamente l'esistenza di un formale rapporto di lavoro, mentre su di essa non produce alcun effetto né il comportamento delle parti del rapporto medesimo, né l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©