L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cessione del quinto e cessazione rapporto

Un dipendente viene assunto a giugno con contratto di lavoro stagionale fino al 30 settembre 2022. A luglio il datore di lavoro riceve la notifica della cessione del quinto dello stipendio (contratto sottoscritto quando il lavoratore era alle dipendenze di altra azienda). Si chiede se il datore di lavoro, come intimato nella notifica della finanziaria, sia obbligato a trattenere dalla busta paga di settembre fino a concorrenza del saldo del debito "qualisiasi indennità dovuta al dipendente, sotto qualunque denominazione". In pratica il netto della busta paga di settembre sarà azzerato perchè tutte le indennità sono vincolate a favore della finanziaria.

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di Gianfranco Nobis

La domanda

Un dipendente viene assunto a giugno con contratto di lavoro stagionale fino al 30 settembre 2022. A luglio il datore di lavoro riceve la notifica della cessione del quinto dello stipendio (contratto sottoscritto quando il lavoratore era alle dipendenze di altra azienda). Si chiede se il datore di lavoro, come intimato nella notifica della finanziaria, sia obbligato a trattenere dalla busta paga di settembre fino a concorrenza del saldo del debito "qualisiasi indennità dovuta al dipendente, sotto qualunque denominazione". In pratica il netto della busta paga di settembre sarà azzerato perchè tutte le indennità sono vincolate a favore della finanziaria.

In base alle disposizioni di legge vigenti ( D.P.R. 180/1950) il lavoratore dipendente può cedere il 20% della propria retribuzione complessiva (pari ad 1/5) al fine di contrarre un prestito, offrendo come garanzia il Trattamento di fine Rapporto. Le previsioni dell'articolo 52 del D.P.R. 180/1950 obbligano il datore di lavoro a trattenere un quinto delle competenze stipendiali dovute al lavoratore, comprendendovi, oltre che lo stipendio, le indennità erogate in misura continuativa ed i ratei di mensilità aggiuntiva. Tale previsione permane anche in caso di rapporto di lavoro a termine, includendo quindi anche il lavoro stagionale ( comma 2 articolo 52). Le prescrizioni indicate obbligano inoltre il datore di lavoro a recuperare per intero il trattamento di fine rapporto, in assenza di decurtazioni, nell'ipotesi in cui al sopraggiungere della cessazione del rapporto di lavoro non sia esaurito il prestito. Rispetto al caso indicato quindi, il datore di lavoro dovrà effettuare con il cedolino di liquidazione delle competenze finali : a) la trattenuta di 1/5 sulle competenze stipendiali, ratei mensilità aggiuntive, indennità ; b) trattenere interamente il TFR netto posto a garanzia del finanziamento contratto dal dipendente.

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