Cessione ramo d'azienda e agevolazioni contributive
di Pietro Gremigni
R: Secondo il Ministero del lavoro (interpello 20/2010) il cessionario nell'ambito di un trasferimento di azienda continua a godere degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, legge 407/1990, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l'interruzione del rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non mutano, anche a seguito del trasferimento d'azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati...
Welfare aziendale, rimborso retta universitaria del figlio non fiscalmente a carico
di Roberto Vinciarelli