Contenzioso

Chi lavora in malattia è sanzionabile soltanto se ritarda la guarigione

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

È giustificato il licenziamento intimato all’autista di pullman di un’impresa di noleggio privato che, durante un lungo periodo di assenza dal lavoro per infortunio in itinere, sia stato scoperto, anche attraverso scatti fotografici, mentre lavorava presso un parcheggio di autovetture gestito da altri familiari.

La Cassazione ha raggiunto questa conclusione con sentenza n. 17514 del 4 luglio 2018, nella quale ha escluso la scarsa gravità della condotta ascritta al lavoratore, in quanto il protratto svolgimento di attività funzionali ad indicare ubicazione e modalità di parcheggio ai clienti del garage, unitamente al mancato utilizzo del collare cervicale prescritto dal medico curante a seguito dell'infortunio in itinere, erano indice di una condizione di salute incompatibile con lo stato di malattia.

A questa decisione fa da contraltare una ordinanza della Corte anch’essa resa il 4 luglio 2018 (n. 17424), nella quale si afferma che è illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore assente dal lavoro per una gastroenterite, il quale nel periodo di astensione aveva svolto in proprio un’attività di tinteggiatura di esterni. In questo caso, ad avviso della Cassazione, l’attività lavorativa svolta dal dipendente non era tale da impedire o ritardare la guarigione e neppure era indice di un insussistente stato di malattia.

Due conclusioni opposte e apparentemente inconciliabili, che la Cassazione motiva, in un caso come nell’altro, facendo ricorso ad una consolidata elaborazione giurisprudenziale.

Il passaggio dirimente è costituito dal rilievo che lo svolgimento di altra attività lavorativa durante l’assenza dal lavoro per malattia non è automaticamente riconducibile ad un illecito disciplinare, in quanto è necessario verificare se tale attività, alla luce del suo concreto svolgimento, risulti incompatibile con la condizione di morbilità alla base della sospensione del rapporto di lavoro o sia idonea ad impedire o ritardare la guarigione. La Cassazione chiarisce, in altri termini, che non sussiste un divieto assoluto di prestare attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia, a condizione che ciò non sia indice di simulazione dell’infermità o che possa compromettere la guarigione del lavoratore.

L’apparente contrasto tra le due pronunce contemporanee della Corte di legittimità trova in questo principio una coerente ricomposizione, atteso che nel caso dell’autista di pullman la protratta attività di direzione delle operazioni di parcheggio nel garage dei familiari denotava l’insussistenza dello stato di malattia. Per contro, l’attività di tinteggiatura svolta in proprio dal lavoratore affetto da gastroenterite non è stata ritenuta né incompatibile con lo stato di malattia, né foriera di poter ritardare la guarigione del dipendente.

Sopravvive, tuttavia, un sapore di incertezza rispetto all’applicazione di principi e concetti che, a seconda della sensibilità che orienta il collegio chiamato a giudicare la controversia, possono spostare la decisione sulla validità del licenziamento disciplinare, per avere il lavoratore svolto altra attività durante l’assenza per malattia, in una direzione o nel suo contrario.

L'ordinanza n. 17424/18 della Cassazione

La sentenza n. 17514/18 della Cassazione

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