Cigd e invio in ritardo del SR41
L'art. 20, comma 6, D.L. n. 18/2020 prevede per l'invio tardivo dei dati di pagamento della Cig in deroga che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. In questo caso si tratterà di normale retribuzione, pari all'importo della prestazione non percepita, e, di conseguenza il datore di lavoro dovrà pagare anche la contribuzione correlata all'Inps. Da come è scritta la norma non è chiaro se oltre alla contribuzione correlata per la copertura pensionistica sia dovuta anche la contribuzione minore. Tuttavia, in assenza di specifici chiarimenti, appare che vi rientri anche quest'ultima. Qualora non ci siano i presupposti per la tassazione separata di cui all'art. 17 TUIR si applica la tassazione ordinaria.