Previdenza

Cigo compatibile con cali periodici

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di Matteo Prioschi

Nel file .csv a corredo della richiesta di cassa integrazione ordinaria non si dovranno più indicare le informazioni relative alle ferie da fruire e una serie di altri dati riguardanti i dipendenti. Dopo le anticipazioni fornite in occasione del Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, l’Inps ha ufficializzato la novità con il messaggio 2276/2017 del 1° giugno.

Nello stesso messaggio è stato precisato che, in aziende soggette a variazione dell’attività produttiva in periodi ricorrenti dell’anno, il calo di attività costituisce un evento che non si può imputare alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori e nemmeno alla negligenza o imperizia delle parti (condizioni ostative all’accesso all’ammortizzatore). Dunque, in presenza di tutti gli altri requisiti, a fronte di una situazione di calo ciclico della produzione, la domanda di Cigo non può essere rifiutata.

Le aziende, però, nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda di ammortizzatore sociale devono fornire informazioni dettagliate riguardanti:

la situazione complessiva dell’impresa, tenuto conto del settore merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;

il contesto economico e produttivo in cui opera, con particolare riferimento al segmento di mercato;

precedenti utilizzi di Cig;

continuità dell’attività aziendale;

numero di dipendenti posti in cassa, in relazione all’organico complessivo e rapporto tra contatti a tempo indeterminato e quelli temporanei. Per quest’ultimo elemento, l’Inps precisa che un numero elevato di contratti stabili rispetto a quelli flessibili viene considerato indice che l’azienda non risente solo dei cicli del settore di riferimento, ma ha una sua continuità produttiva.

Nel messaggio viene citato il calzaturiero quale esempio di settore ciclico, ma non vengono espressamente identificati tutti quelli che possono essere considerati soggetti a contrazioni periodiche dell’attività produttiva.

Sia quest’ultima novità, che quella relativa al file .csv, nonché il venir meno dell’obbligo di presentare i bollettini meteo in caso di eventi legati a fatti meteorologici (già comunicato con il messaggio 1856/2017 del 3 maggio), saranno applicate a tutte le richieste di Cigo non ancora definite, mentre per quelle già definite e oggetto di ricorso l’Inps opererà in regime di autotutela.

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