Cigs decreto Genova, istruzioni Inps sull’esonero Tfr per le aziende fallite
Con il messaggio 1400 del 29 marzo 2022, l'Inps ha dettato le proprie istruzioni sulla proroga delle disposizioni di cui all'art. 43-bis del Dl 109/2018 (decreto Genova), convertito dalla legge 130/2018.
Tale norma prevede che, per le sole società che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva in base all'articolo 44 del Dl 109/2018, sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione della Cigs, limitatamente ai lavoratori coinvolti dall'integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr maturate sulla retribuzione persa oltre che dal versamento del ticket di licenziamento (articolo 2, comma 31, legge 92/2012).
La richiesta per la fruizione del beneficio deve essere inoltrata al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione della Cigs di cui all'articolo 44 del Dl 109/2018.
Come previsto dall'Inps con il messaggio n. 3920/2020, una volta ottenuta l'autorizzazione mediante decreto ministeriale, i curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare telematicamente all'Istituto - esclusivamente con il modulo di istanza presente nella sezione "Portale Agevolazioni" - una domanda di ammissione all'esonero.
In presenza dei presupposti, l'ente previdenziale attribuisce il codice autorizzazione "0Q" con decorrenza dal mese di fruizione dell'esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora il beneficio venga richiesto sia per le quote di Tfr, sia per il ticket di licenziamento, oppure dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all'ultima interruzione alla quale si applichi l'esonero, ove esso sia relativo soltanto al contributo di licenziamento.
Nel caso di autorizzazione ministeriale riferita a più unità produttive riconducibili a un'unica matricola, è invece necessaria la presentazione all'Inps di più domande riferite a ogni singolo provvedimento autorizzatorio.
Nella diversa ipotesi in cui l'azienda avesse sospeso la Cigs di cui all'articolo 44 del Dl 109/2018 a favore dell'intervento Cigo con causale "emergenza Covid-19" ai sensi dell'articolo 20 del Dl 18/2020, deve essere inoltrata all'Inps una nuova domanda di ammissione al beneficio solo dopo l'emanazione della specifica autorizzazione ministeriale.
Il messaggio ricorda inoltre che le disposizioni agevolative di cui all'articolo 43-bis del Dl 109/2018 non modificano la destinazione e l'assetto del Tfr come previsto dalla normativa. Ne deriva quindi che, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il Tfr potrebbe essere: 1) versato ai Fondi di previdenza complementare; 2) versato al Fondo di Tesoreria; 3) accantonato presso il datore di lavoro.
Mentre nel primo caso l'Inps provvederà a trasferire il Tfr, maturato e relativo alla retribuzione persa nel corso del periodo Cigs, al fondo pensione, nelle altre ipotesi provvederà a pagare direttamente il lavoratore al termine del periodo di sostegno al reddito.
Il messaggio spiega infatti che, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure, i lavoratori, alla fine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell'acquirente secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 5, della legge 428/1990, senza l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile.