Adempimenti

Circolare 24 Lavoro - Obblighi contributivi su ferie non godute

di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi

La legge fissa il minimo di ferie annue nella misura di 4 settimane. Almeno 2 di queste 4 settimane devono essere godute nell'anno di maturazione e le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione (o diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva).
Il mancato rispetto di tale norma comporta sia l'applicazione di sanzioni sia l'obbligo di anticipare la contribuzione sulla porzione di ferie non goduta entro la scadenza dei 18 mesi citati. Entro il 30 giugno 2023, pertanto, deve essere verificato il saldo residuo di ferie maturato nel 2021, al fine di anticiparne i contributi previdenziali da versare entro il 21 agosto 2023.
Occorre porre molta attenzione al computo delle ferie particolarmente nei casi in cui vi siano delle assenze che incidono sulla loro maturazione, ovvero su eventuali passaggi da full-time a part-time, o viceversa. Inoltre, al tema delle ferie si collegano altri istituti quali quello delle ferie collettive e quello delle c.d. "ferie solidali", introdotto recentemente nell'ordinamento giuslavoristico.
La questione delle ferie non godute deve essere affrontata sotto due distinti punti di osservazione: da una parte, l'esigenza di tutelare la salute del lavoratore attraverso misure sanzionatorie di tipo amministrativo che possano disincentivare i datori di lavoro poco sensibili a tali rischi; dall'altra, l'esigenza di rendere effettivo il prelievo contributivo nel momento in cui scade il periodo di flessibilità dei 18 mesi oltre l'anno di maturazione, tenendo conto anche dell'operatività del flusso UniEmens.

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