Circolare 24 Lavoro – La quattordicesima mensilità ai dipendenti e pensionati
La retribuzione è l'obbligazione principale del datore di lavoro nei confronti del prestatore di lavoro e costituisce la controprestazione datoriale alla prestazione del lavoratore, garantita dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2099 c.c. Per quantificare la giusta retribuzione spettante al lavoratore si fa riferimento alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, che definisce l'importo della retribuzione minima spettante al dipendente. La forma più diffusa di retribuzione è rappresentata dalla retribuzione a tempo, che può essere oraria, giornaliera o mensilizzata.
Destinatari della quattordicesima sono solamente i lavoratori di alcuni contratti collettivi di lavoro; tuttavia, le modalità di erogazione e il computo delle assenze interessa le mensilità aggiuntive in egual modo. Nel computo delle mensilità aggiuntive hanno una rilevante incidenza le assenze dal lavoro, a volte non incidenti, a volte comportanti l'intervento degli Istituti previdenziali e assistenziali come accaduto massivamente negli ultimi anni a causa del gravoso periodo di emergenza COVID. È possibile inoltre utilizzare l'istituto della lordizzazione onde evitare che in mancanza di presenza effettiva al lavoro il lavoratore percepisca una retribuzione più elevata di un dipendente regolarmente in servizio per tutto il periodo preso in considerazione per il calcolo delle mensilità aggiuntive.
Una quattordicesima mensilità è prevista anche per i pensionati percettori di un reddito annuale entro determinate soglie. La stessa però, trattandosi di un'erogazione automatica effettuata dall'INPS, spesso viene revocata e richiesta indietro negli anni successivi per superamento del reddito del percipiente.