Rapporti di lavoro

Codice dello spettacolo, il legislatore ci riprova

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di Antonio Carlo Scacco

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto la legge 106/2022 contenente la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla entrata in vigore, un testo unico denominato Codice dello spettacolo, allo scopo di promuovere un generale efficientamento e ottimizzazione dell'intero settore.

È appena il caso di ricordare, tuttavia, come una delega analoga, che avrebbe dovuto condurre alla adozione di un identico codice dello spettacolo e ormai ampiamente scaduta, fosse già stata prevista dall'articolo 2 della legge 175/2017. A tale ultimo atto normativo, peraltro, la nuova legge delega fa ampio riferimento integrandone i principi sia all'insegna di un ampliamento delle funzioni assegnate alla Repubblica, sia richiamando espressamente importanti arresti europei che hanno riguardato il settore dello spettacolo.

Tra questi spicca il riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 che ha introdotto la nozione dello statuto sociale degli artisti e il principio, del tutto innovativo, che l'arte può anche essere considerata un lavoro e una professione, con tutte le conseguenze del caso in termini di tutele contrattuali, protezione sociale, garanzie formative e culturali eccetera, tenendo conto delle peculiarità proprie del lavoro artistico (ad esempio la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista e la natura atipica e precaria di tutte le professioni sceniche).

Sul piano strettamente lavoristico, la delega prevede l’emanazione di un apposito decreto legislativo che dovrà riformare i contratti di lavoro nel settore dello spettacolo riconoscendone la specificità e il carattere strutturalmente discontinuo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro adottata dalle parti. Dovrà essere prevista una apposita indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o, circostanza piuttosto innovativa, garantire una prestazione con carattere di esclusività.

Un altro decreto legislativo dovrà definire la disciplina dell'equo compenso applicabile ai rapporti di lavoro autonomo dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, determinando i parametri retributivi applicabili e l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

Infine, a un ultimo decreto legislativo sarà affidato il riordino e la revisione degli ammortizzatori per il settore e la definizione di una indennità di discontinuità avente carattere strutturale per tutti i lavoratori iscritti al fondo spettacolo e quelli discontinui (questi ultimi da individuare con successivo decreto).

Si segnalano, infine, due importanti novità. La istituzione del Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo presso il ministero della Cultura e la inedita figura della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, con il compito di promuovere i programmi, i luoghi, le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali nonché prestare la relativa consulenza. Un apposito decreto del lavoro indicherà requisiti e modalità per iscriversi nell'apposito registro previsto per questi lavoratori.

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