Collaborazioni occasionali dei familiari
Il Ministero del Lavoro, con circolari 10478/2013 e 14184/2013, ha chiarito che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali rese in via gratuita (affectionis vel benevolentiae causa) e comportano l'iscrizione IVS solo in presenza dei requisiti di abitualità e di prevalenza. Tuttavia l’art. 21, co. 6 ter , D.L. n. 269/2003 (conv. In legge n. 326/2003), stabilisce che "gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni". Le collaborazioni debbano avere "carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale", ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. In particolare, tra le varie ipotesi che escludono la abitualità e prevalenza, il Ministero del lavoro ha incluso le prestazioni rese nell'ambito quantitativo di 90 giorni nell'anno solare ovvero ore 720 per anno. Tale parametro può essere ragionevolmente applicato, secondo il Ministero, agli artigiani, al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale. L’indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365x90 = 22 giorni: precisazioni contenute nella Lettera circolare INL 15 marzo 2018, n.50). In ogni caso tali indicazioni valgono ai fini previdenziali mentre ai fini assicurativi è dovuto il premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale. Secondo il Ministero, per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una o due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative. Nel caso specifico, poiché la norma parla di collaborazioni prestate da parenti “aventi anche il titolo di studente”, permane il titolo di studente.