L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ("INL") elabora le prime note di commento della Legge n. 203/2024, cd "Collegato Lavoro"
Norme su salute e sicurezza
È stato previsto che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione ex art. 41, c. 2 lett. e)-ter, D.Lgs. 81/2008, dovrà essere effettuata, solo qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente. Quindi il datore di lavoro dovrà segnalare al medico l'assenza, ma sarà il medico a decidere. Se il medico non ritenesse necessario procedere alla visita...