Come applicare le norme sulla sicurezza del lavoro nelle imprese familiari
Uno statuto particolare è stato introdotto dall'art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008 per l'impresa familiare (oltre che per la società semplice e il lavoratore autonomo).
L'art. 230-bis c.c. dispone che “Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che prestata la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili…”; inoltre, il comma 3 specifica il vincolo che deve sussistere tra l’imprenditore e componenti, affermando che nell’impresa familiare collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Il rapporto di lavoro con il collaboratore familiare non rientra né nell’area del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. né in quella del lavoro svolto dai soci, ma si colloca nell’area dei rapporti di tipo associativo basato, appunto, su vincoli di natura familiare. Il risultato è che le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, non trovano una generale applicazione, visto che l’art. 2, comma 1, lett. a), non elenca il collaboratore familiare tra i soggetti equiparati al lavoratore come, invece, fa con l’associato in partecipazione ex art. 2549 c.c. È stato modellato, dall’art. 3 (campo di applicazione) comma 12, un regime particolare di tutela più limitata, applicabile anche ai soci delle società semplici operanti in agricoltura a gli stessi piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti), basato sull’art. 21, comma 1, che obbliga tali soggetti a:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. n. 81/2008;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I collaboratori dell’impresa familiare hanno la facoltà relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, nonché di frequentare corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 (art. 21, comma 2).
Qualora l’imprenditore, oltre ad avvalersi dei collaboratori familiari, intrattenga anche rapporti con lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.) e/o equiparati (art. 2, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008) trova applicazione il regime ordinario previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, con i conseguenti obblighi della nomina del RSPP, della redazione del documento di valutazione dei rischi, della sorveglianza sanitaria, della formazione, ecc.
Se i collaboratori hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) col titolare dell’impresa familiare devono essere inquadrati a tutti gli effetti tra i dipendenti, e a questi devono essere applicati, al pari degli altri lavoratori, tutte le tutele e i rispettivi obblighi previsti dal regime ordinario del D.Lgs. n.81/2008. In mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell’autorità giudiziaria va presunta la semplice collaborazione tra familiari (Min. lav., circ.. 19 novembre 1996, n. 154; 5 marzo 1997, n. 28; 5 marzo 1998, n. 30).
L’art. 5 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) stabilisce, in materia fiscale, che l’impresa familiare deve risultare da atto pubblico o di scritture privata autenticata. Si tratta, invero, di una delle condizioni per la ripartizione fiscale del reddito dell’impresa e, quindi, dell’attribuzione del reddito al collaboratore. La mancanza dell’atto costitutivo, tuttavia, non comporta l’automatica qualificazione del rapporto di lavoro con il collaboratore come di natura subordinata (art. 2094 c.c.), qualora sussistano elementi da cui emerga il rapporto di collaborazione familiare come, ad esempio, l’iscrizione all’INPS.
Anche l’imprenditore che impiega esclusivamente collaboratori familiari in caso di appalto di opere edili ha l’obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS) (art. 96, c. 1, lett. g, D.Lgs. n. 81/2008).