Come si calcolano le retribuzioni convenzionali
L'imponibile convenzionale calcolato sui premi Inail rappresenta l'eccezione rispetto alla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale, oppure con legge. Si tratta di retribuzioni applicate direttamente o come minimale e sono relative a particolari categorie di lavoratori individuati dalla legge. Per questi lavoratori è stabilita “per convenzione” una retribuzione che deve essere rivalutata periodicamente e che può essere:
1) convenzionale a livello nazionale ed è basata sui minimali per il tempo pieno, sui minimali ex articolo 117 del Testo unico, ovvero il minimale e massimale di rendita;
2) convenzionale a livello provinciale. In questo caso, per alcune province, principalmente situate in Lombardia, sono previsti dei minimali, scaturiti da accordi fra le parti sociali e recepiti per decreto ministeriale, che sostituiscono le retribuzioni convenzionali basate sui minimali nazionali.
A seguire, un elenco delle principali categorie di lavoratori ai quali si applica la retribuzione convenzionale.
Lavoratori part-time
Per i lavoratori con orario ridotto, ai fini Inail si devono applicare gli elementi a retribuzione oraria effettuando il raffronto fra quella base contrattuale per il tempo pieno (comprensiva delle mensilità aggiuntive escludendo l'indennità di contingenza e le altre componenti come i superminimi) e la retribuzione oraria calcolata in base al minimale del tempo pieno. La maggiore retribuzione oraria deve essere moltiplicata per le ore retribuite in forza di legge o di contratto.
Ai fini del calcolo del minimale orario, per un contratto che preveda le 40 ore settimanali, si opera come segue: retribuzione oraria minimale (47,68 euro x 6) : 40 = 7,15.
Nel rispetto del principio che la prestazione deve essere erogata sulla base della retribuzione sulla quale viene corrisposto il premio, questo criterio deve essere utilizzato anche per il calcolo dell'indennità di temporanea in presenza di un infortunio indennizzabile.
Soci e collaboratori non artigiani e familiari partecipanti
Per i soci e collaboratori va utilizzato il minimale di rendita in relazione alle presenze, con retribuzione giornaliera pari a 53,98 euro; per i familiari partecipanti la retribuzione giornaliera è pari invece a 54,21 euro.
Gli importi sopra indicati non possono essere utilizzati dove esiste una retribuzione convenzionale provinciale
Dirigenti
Per i lavoratori dell'area dirigenziale è prevista l'applicazione diretta del massimale di rendita in relazione alle giornate di presenza. La retribuzione giornaliera massimale è pari a 100,26 euro (mensile 2.506,40 euro , annuale 30.076,80 euro). Qualora fosse applicato un contratto part-time, si deve rapportare la retribuzione giornaliera ad ora pari a 12,53 euro (100,26/8)
Lavoratori parasubordinati
Nel caso dei parasubordinati va considerara la retribuzione mensile indicata nel contratto, che non può essere inferiore al minimale di 1.349,60 euro o superiore al massimale di 2.506,40 euro.
La retribuzione mensile si determina applicando l'importo della prestazione diviso i mesi di durata
Sportivi appartenenti a federazioni professionistiche
L'imponibile è dato dalla retribuzione annuale effettiva, che non può essere inferiore al minimale annuale di 16.195,20 euro o superiore al massimale di 30.076,80 euro.
Giudici onorari e di pace e vice procuratori
La tutela assicurativa è stata istituita nel corso del 2017 e la retribuzione imponibile è data dal minimale di rendita mensile di 16.195,20 euro (un giorno di presenza equivale a un mese).