Composizione negoziata della crisi, in presenza di debiti anche l’Inail è tenuto alla segnalazione
Avviso mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria
Anche l'Inail è tenuto a segnalare all'imprenditore e, ove presente, all'organo di controllo, l'esistenza di debiti nei propri confronti accertati a partire dal 15 luglio dello scorso anno.
Lo ricorda lo stesso istituto assicurativo nella circolare 28 diffusa il 16 giugno 2023.
L'adempimento è previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 25-novies del decreto legislativo 14/2019) e incombe, in qualità di creditori pubblici qualificati, anche su Inps, agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.
La segnalazione da parte dell'Inail, che può avvenire a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, scatta tuttavia solo in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato, superiore all'importo di 5mila euro, sempre che non sia già stato iscritto a ruolo (per tali debiti, in presenza di specifiche condizioni, provvede l'agenzia delle Entrate-Riscossione).
Più in particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 83/2022:
– l'Inps procede alla comunicazione allorché si verifichi un ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e alla soglia di 15mila euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5mila euro;
– l'agenzia delle Entrate procede in presenza di un debito scaduto e non versato per l'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5mila euro;
– l'agenzia delle Entrate-Riscossione, infine, effettua la comunicazione in presenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500mila euro.
Destinatari delle comunicazioni sono i soli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese. La segnalazione deve contenere l'invito a chiedere la composizione negoziata, ove ne ricorrano i presupposti.