La comunicazione scritta del licenziamento con raccomandata a.r. risulta validamente consegnata al lavoratore, anche se ad un indirizzo diverso – e precedente – rispetto a quello attuale, che lo stesso dipendente non aveva segnalato all'azienda
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte d' Appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di prime cure, respingeva l'impugnativa di licenziamento orale proposta da un lavoratore nei confronti della società già datrice di lavoro.
Preliminarmente, la Corte partenopea riteneva regolarmente intimato in forma scritta il licenziamento, sia in applicazione del principio di presunzione di conoscenza sancito dall'art. 1335 cod. civ., per avere il datore di lavoro depositato la raccomandata contenente la lettera di...


