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Comunicazione scritta del licenziamento e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 43

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La comunicazione scritta del licenziamento con raccomandata a.r. risulta validamente consegnata al lavoratore, anche se ad un indirizzo diverso – e precedente – rispetto a quello attuale, che lo stesso dipendente non aveva segnalato all'azienda

Massima

  • Licenziamento – raccomandata – giacenza – dicitura: "non richiesto entro il termine" – sufficienza - sussiste

    Nel caso di licenziamento comunicato mediante raccomandata, la presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del lavoratore si realizza anche in presenza della dicitura "non richiesto entro il termine" quando l'invio è regolarmente attestato dalla data di spedizione, dall'avviso di ricevimento e dagli ulteriori timbri postali. L'impugnazione tempestiva del licenziamento da parte del dipendente conferma tale presunzione, nonostante eventuali contrarie indicazioni riportate sulla raccomandata.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

La Corte d' Appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di prime cure, respingeva l'impugnativa di licenziamento orale proposta da un lavoratore nei confronti della società già datrice di lavoro.

Preliminarmente, la Corte partenopea riteneva regolarmente intimato in forma scritta il licenziamento, sia in applicazione del principio di presunzione di conoscenza sancito dall'art. 1335 cod. civ., per avere il datore di lavoro depositato la raccomandata contenente la lettera di...

  • [1] Come del resto previsto dagli artt. 1175, 1375 e 2104 cod. civ.

  • [2] Così Cass. n. 19232/2018.

  • [3] Cfr. Cass. n. 511/2019

  • [4] ‘'In caso di domanda in garanzia del terzo da parte del convenuto, in appello, condizionata all'accoglimento della pretesa attorea, è sufficiente la riproposizione ex art. 346 c.p.c.''

  • [5] ‘'Secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite, è sempre necessario proporre appello incidentale, salvo il caso delle eccezioni di merito "non accolte", quindi nemmeno esaminate.''

  • [6] La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo.