Rapporti di lavoro

Comunicazione dei lavoratori somministrati entro il 31 gennaio 2022

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di Pitro Gremigni

Entro il prossimo 31 gennaio 2022 Imprese utilizzatrici di lavoratori somministrati devono comunicare alle Rsa o in mancanza alle organizzazioni sindacali territoriali il numero dei lavoratori somministrati per i contratti di somministrazione conclusi nel corso del 2021.

L'adempimento è previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2015 ed è presidiato da una disposizione sanzionatoria in caso di mancato o ritardata comunicazione, così come precisato dal Ministero del lavoro con una nota del 3 luglio 2012 ribadita poi dall'interpello n. 36 del 22 novembre 2012.

Andiamo con ordine e vediamo innanzitutto consa prescrive la norma di legge che è l'art. 36 del D.Lgs. 81/2015.

Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Contenuto della comunicazione - Dal punto di vista del contenuto della comunicazione, la legge la circoscrive a:

-numero dei contratti conclusi, con le agenzie di somministrazione, dal momento che i contratti di lavoro sono stipulati direttamente da queste ultime coi lavoratori;

-la durata di questi contratti, quindi se a tempo indeterminato o a termine e in questo caso di che entità;

-il numero e la qualifica dei lavoratori coinvolti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai).

Non è prevista l'indicazione dei nominativi dei lavoratori, che rappresenta quindi un dato da non comunicare, in quanto non influente per permettere al sindacato una sorta di monitoraggio e di verifica del rispetto dei limiti legali e contrattuali del numero massimo di somministrati utilizzati.

Modalità – La comunicazione andrà fatta in forma scritta su lettera intestata del datore di lavoro e diretta alle Rsa o alle Rsu oppure, in mancanza di entrambe agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Ministero del lavoro ha precisato nella nota del 3 luglio 2012, che la comunicazione può essere effettuata anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce o conferisce mandato.

L'invio della comunicazione, in assenza di indicazioni da parte della legge oppure della contrattazione collettiva, può essere effettuato mediante: -consegna a mano con sottoscrizione della ricevuta;-raccomandata con ricevuta di ritorno;-posta elettronica certificata (PEC)

Sanzioni – In caso di mancato o non corretto assolvimento del predetto obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1250 (ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 81/2015 che richiama l'art. 36 del decreto stesso).

L'ipotesi del non corretto assolvimento dell'obbligo può essere realizzata o dalla comunicazione ad un organismo sindacale non autorizzato o non rappresentativo, nonché dall'invio oltre la scadenza prevista sia dalla legge oppure dal contratto collettivo.

Occorre considerare inoltre che la violazione potrebbe integrare anche una condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, perché contraria ad una regola il cui scopo è permettere all'organizzazione sindacale di monitorare e controllare l'uso corretto delle somministrazioni. Infatti secondo la giurisprudenza la condotta antisindacale non richiede l'intenzionalità del datore di lavoro per realizzarsi, e quindi anche la semplice negligenza dell'omissione potrebbe integrare la condotta offensiva (Cass. 13726/2014).

Contratti collettivi – Proprio le precisazioni ministeriali indicate, hanno autorizzato i contratti collettivi a prevedere tempistiche differenti per l'invio della comunicazione anche in data successiva al 31 gennaio di ogni anno. Dice il Ministero del lavoro che non è non escluso che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale "scriminante" ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.

Parlando di contrattazione collettiva ci si riferisce non solo a quella nazionale ma anche di secondo livello, purchè si tratti di un contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

Possono essere previste anche modalità più stringenti, come ad es. nel settore delle ferrovie, in cui la comunicazione va fatta preventivamente, oppure entro i 5 giorni successivi solo se ci sono motivate ragioni.

Nel settore giocattoli industria, la periodicità e ridotta a sei mesi.Occorre pertanto verificare il contratto collettivo applicato per accertare che non siano previste modalità e tempistiche diverse e particolari nell'effettuare l'adempimento richiesto.

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