L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Comunicazioni Smart working

Avrei necessità di un chiarimento in relazione alle comunicazioni obbligatorie di cui in oggetto. In considerazione della doppia modalità di comunicazione in vigore fino al 31/12/2022 - semplificata ed ordinaria - ci si domanda se, nel caso di azienda che intenda effettuare le comunicazioni semplificate ai sensi del Dl 115/2022, operi comunque la proroga dei termini in relazione al periodo 01/09 - 31/10/2022 ovvero se, come ad avviso dello scrivente, detta proroga operi solo in relazione alle comunicazioni ordinarie di cui al DM 149/2022.

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Avrei necessità di un chiarimento in relazione alle comunicazioni obbligatorie di cui in oggetto. In considerazione della doppia modalità di comunicazione in vigore fino al 31/12/2022 - semplificata ed ordinaria - ci si domanda se, nel caso di azienda che intenda effettuare le comunicazioni semplificate ai sensi del Dl 115/2022, operi comunque la proroga dei termini in relazione al periodo 01/09 - 31/10/2022 ovvero se, come ad avviso dello scrivente, detta proroga operi solo in relazione alle comunicazioni ordinarie di cui al DM 149/2022.

Dal 1° settembre è stata resa strutturale la norma (articolo 23 della legge 81/2017, come sostituito dall'articolo 41-bis del decreto legge 73/2022) in base alla quale i datori di lavoro privati comunicano in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza obbligo di allegare l'accordo individuale. L'adempimento è tuttavia previsto solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile ovvero qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Il decreto legge 115/2002 (articolo 25-bis) citato dal gentile lettore ha prorogato al 31 dicembre 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla normativa vigente (procedura semplificata di comunicazione ed eventuale assenza di accordo individuale) di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Ne segue che: a) con la procedura emergenziale semplificata potranno essere inviate esclusivamente le comunicazioni di lavoro agile relativi a periodi che terminano il 31 dicembre 2022; b) nel caso invece si vogliano estendere temporalmente oltre il 31 dicembre (o modificare) rapporti già esistenti, ovvero sottoscrivere nuovi accordi individuali, i datori di lavoro dovranno utilizzare la procedura ordinaria ex D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 (in tal caso la comunicazione può essere assolta entro il 1° dicembre 2022, termine prorogato con comunicato del Ministero del Lavoro del 25 ottobre 2022).

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