Con l’accordo aziendale godimento ferie differite
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota circolare 3 giugno 2011 prot. 25/Segr/0009044, ha fornito importanti precisazioni in merito al mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro. In particolare, la nota ministeriale, pone in evidenza la possibilità di far disciplinare la materia non solo dalle clausole contrattuali di livello nazionale ma anche dalla contrattazione collettiva di tipo aziendale o direttamente dalla contrattazione individuale, ciò al fine di rendere lo strumento maggiormente aderente e conforme alle esigenze dei diversi contesti economico-sociali in cui sono inseriti i lavoratori. Pertanto si ritiene che l'accordo individuale di slittamento del periodo di maturazione abbia piena efficacia.