Rapporti di lavoro

Con più datori decide il lavoratore a chi chiedere l’una tantum da 150 euro

Verifica del limite di 1.538 euro al netto delle somme pagate come tredicesima

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’Inps, a distanza di pochi giorni, torna sul bonus 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti, dopo essersi soffermato sulle modalità di erogazione previste per i pensionati e per altre categorie di soggetti (si veda l’articolo «Bonus 150 euro dall'Inps questo mese o a febbraio»). Sulla base di intese intercorse con il ministero del Lavoro, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni in merito ai lavoratori che hanno più rapporti di lavoro contemporaneamente, alla formazione dell’imponibile previdenziale del mese di novembre e apre alla possibilità che l’erogazione del bonus possa slittare a dicembre.

Nel messaggio 4159/22, diffuso il 17 novembre, l’Inps aggiusta il tiro su taluni aspetti particolari riguardanti il pagamento dell’una tantum di 150 euro prevista dall’articolo 18, del Dl 144/22 (decreto Aiuti ter).

Relativamente ai lavoratori che nel mese di novembre 2022 risultano titolari di più rapporti di lavoro (per esempio due part time), l’Inps – ricordando che il bonus può essere erogato una sola volta - afferma che è il lavoratore a scegliere a quale datore presentare la richiesta. Circa la verifica di spettanza dell’una tantum, viene precisato che l’imponibile previdenziale di riferimento del mese di novembre non è dato dalla somma dei vari imponibili che formano le diverse buste paga del mese, ma solo da quello riferito al datore a cui è stata presentata la richiesta di pagamento del bonus. Si tratta di una precisazione importante in quanto i 150 euro possono essere dati solo se l’imponibile del mese non è superiore a 1.538 euro. Si pensi a un lavoratore che intrattiene due rapporti di lavoro; le retribuzioni percepite sono rispettivamente 1.600 e 500 euro. Il dipendente potrà scegliere di presentare la richiesta di pagamento al secondo datore con il risultato che, pur in presenza di una retribuzione imponibile previdenziale complessiva pari a 2.100, riceverà, comunque, i 150 euro.

Riguardo alla determinazione della retribuzione imponibile, l’Istituto ricorda che nel caso in cui nel mese di novembre, il datore eroghi al lavoratore la tredicesima mensilità (per cessazione del rapporto) o gli corrisponda un dodicesimo della stessa, per la verifica del limite dei 1.538 euro l’importo corrispondente alla mensilità aggiuntiva non va sommato all’imponibile del mese. In altri termini, la retribuzione di riferimento resta l’imponibile previdenziale scaturente dalle sole competenze del mese, al netto delle somme pagate a titolo di tredicesima.

Questa precisazione giunge leggermente in ritardo rispetto alle tempistica seguita dalle aziende, per l’elaborazione delle paghe mensili. Probabilmente per questo l’Inps, nello stesso messaggio, apre alla possibilità di far slittare l’erogazione a dicembre. Sul punto l’Istituto chiarisce che «nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022». Dalla formulazione letterale del messaggio si evince che il differimento riguarda esclusivamente il mese di pagamento (non poteva essere diversamente, stante la previsione legislativa). Ciò implica che il paramento di riferimento per valutare la spettanza, resta la retribuzione di novembre. Nulla cambia anche in merito al fatto che il rapporto deve sussistere nel mese di novembre. Potrebbe, quindi verificarsi il caso in cui il lavoratore cessato nel corso di novembre, avente diritto al bonus, lo possa percepire a dicembre unitamente alle competenze finali.

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