Concordato omologato
Riteniamo che il gentile lettore voglia riferirsi alla fattispecie del concordato fallimentare regolata dagli artt. 124 e ss. del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Una volta omologato il concordato, al curatore, al giudice delegato ed al comitato dei creditori compete la sorveglianza circa l’adempimento, in base a quanto previsto dal decreto di omologazione. Il fallito, rientrato nella piena capacità di agire e nella piena disponibilità del patrimonio, dovrà pagare i debiti nelle percentuali ed alle scadenze proposte (i modi di attuazione del concordato possono essere molteplici). Viceversa dovrà essere il proponente(qualsiasi soggetto diverso dal fallito che presenta l’istanza di concordato) a incaricarsi della soddisfazione dei creditori. I creditori privilegiati non necessariamente ricevono l’integrale soddisfazione del loro credito. Divenuto definitivo il decreto di omologazione e adempiuto il concordato il curatore deve rendere conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 LF ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
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