Previdenza

Condizioni di accesso a opzione donna necessarie all’atto della domanda

I requisiti anagrafici e contributivi invece devono essere stati raggiunti entro il 2022

di Fabio Venanzi

I requisiti anagrafico e contributivo devono essere stati maturati nel 2022, le condizioni ulteriori devono sussistere al momento della presentazione della domanda di pensione. La legge di Bilancio 2023 ha modificato i requisiti di accesso a opzione donna e Inps, con la circolare 25/2023, ha fornito le relative indicazioni operative.

I requisiti per accedere alla pensione calcolata interamente con le regole del sistema contributivo sono state riviste in 60 anni di età con 35 anni di contribuzione, perfezionati al 31 dicembre 2022. Continua ad applicarsi la finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome. La decorrenza del trattamento non può essere precedente al 1° febbraio 2023 per dipendenti e autonome, mentre per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria la decorrenza non può essere precedente al 2 gennaio di quest’anno. La pensione può essere conseguita anche successivamente all’apertura della finestra mobile. Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio, con un massimo di due anni.

Oltre ad avere i requisiti anagrafico e contributivo, la lavoratrice deve trovarsi in una delle tre situazioni previste dalla norma. Il primo caso riguarda coloro che assistono, alla data di presentazione della domanda e da almeno sei mesi continuativi, il coniuge (o unito civilmente) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravita abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti. Il requisito della convivenza si ritiene soddisfatto a condizione che risulti la residenza nello stesso stabile, stesso numero civico, ma non necessariamente nello stesso interno.

La seconda situazione prevede che la lavoratrice deve aver subito una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per l’invalidità civile, in misura pari o superiore al 74 per cento.

La terza casistica riguarda le lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. In questo caso, il requisito anagrafico è di 58 anni, prescindendo dal numero dei figli. Inoltre, il tavolo di confronto deve essere attivo al momento della presentazione della domanda di pensione, mentre per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo. Inoltre, in tale ultima fattispecie, le interessate non devono aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono formare oggetto di ulteriore verifica alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. La domanda di pensione con opzione donna può formare oggetto di rinuncia fino a che non sia stato emesso il provvedimento di conferimento della pensione.

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