Contenzioso

Condotta antisindacale se non si rispetta la clausola di ultrattività dei contratti collettivi

La decisione può ledere le prerogative dei sindacati per il rinnovo dell’accordo

di Valeria Zeppilli

I contratti collettivi di diritto comune rappresentano una manifestazione di autonomia negoziale e, in quanto tali, producono effetti esclusivamente per la durata stabilita dalle parti. Nel ribadirlo, la Corte di cassazione (sezione lavoro, 33982/2022 del 17 novembre 2022) ha rilevato che se, al contrario, si affermasse la sussistenza ex se del principio di ultrattività della loro vincolatività sino a una nuova stipula, si porrebbe un inammissibile limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, contrastante con quanto previsto dall'articolo 39 della Costituzione.

Diverso, chiaramente, è il caso in cui il contratto contenga la cosiddetta clausola di ultrattività, che ne stabilisce la perdurante vigenza dopo la scadenza e sino alla stipula di un nuovo regolamento collettivo. In tali casi, per la Corte di cassazione, la clausola va considerata come indicazione di un termine di ulteriore vigenza, da porre in relazione a un evento (la nuova stipula) che, pur privo di una collocazione cronologica precisa, si configura come futuro e certo. Proprio la certezza lo rende giuridicamente un termine e non una condizione, che si verificherebbe laddove il rinnovo si configurasse come incerto.

Se la clausola di ultrattività viene violata da parte del datore di lavoro, aggiungono i giudici, possono dirsi integrati gli estremi della condotta antisindacale, assoggettata alla disciplina dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.Deve, infatti, ritenersi ravvisabile tale condotta laddove la parte datoriale disdica unilateralmente il contratto applicato prima della sua scadenza, in quanto, come ricordato dalla Corte di cassazione, l'antisindacalità si configura ogniqualvolta il datore ponga in essere una condotta obiettivamente idonea a ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero. Insomma non è necessario né sufficiente un intento lesivo, ma basta la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui le organizzazioni sindacali sono portatrici.

Nel caso specifico, il giudice del merito aveva statuito che la violazione della clausola di ultrattività non avesse determinato una lesione delle prerogative sindacali, ritenendo, tra le altre cose, che ci si trovasse di fronte a una violazione di natura contrattuale che il singolo lavoratore avrebbe potuto far valere con un'autonoma domanda.

Per la Cassazione, però, tale conclusione non può essere condivisa, in quanto non tiene conto della plurioffensività della condotta antisindacale, che ammette l'autonoma coesistenza dell'azione collettiva e di quella individuale senza reciproche interferenze. Del resto, le due azioni differiscono sia nella causa petendi che nel petitum e l'eventuale giudicato non esplicita efficacia riflessa.

In conclusione, quindi, la violazione della clausola di ultrattività può determinare una lesione delle prerogative sindacali con riferimento alle trattative per il rinnovo del contratto aziendale, idonea a configurarsi come frutto di una condotta antisindacale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

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