Welfare

Congedi facoltativi, un mese indennizzato all’80%

La legge di Bilancio ha ampliato ulteriormente le tutele riservate ai padri

di Barbara Massara

Condivisione delle responsabilità familiari, parità di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno economico alle famiglie: sono questi i principali obiettivi che hanno ispirato la riforma dei congedi dei genitori disposta dal Dlgs 105/2022, ritoccata anche dalla legge di Bilancio 2023.

L’articolo 1 della legge 197/2022, al comma 359, ha integrato la disciplina del trattamento economico del congedo parentale ex articolo 34 del Dlgs 151/2001 (Testo unico della maternità), prevedendo che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% in luogo del classico 30%, ma limitatamente a uno dei due genitori. Lo stesso trattamento è riservato ai genitori che al 31 dicembre 2022 non abbiano ancora terminato di fruire del congedo di maternità (articolo 16 del Testo unico) o del congedo di paternità (obbligatorio ex articolo 27 bis o alternativo ex articolo 28 del Testo unico).

L’intervento della legge di Bilancio prosegue nella direzione di rafforzare le tutele riservate al padre disciplinate dal titolo IV del Testo unico, affinchè questi ne fruisca in modo effettivo. Il rinominato congedo di paternità alternativo rappresenta un diritto derivato del padre, utilizzabile solo quando la madre è impossibilitata in tutto o in parte a fruirne, in quanto assente giuridicamente (abbandono o affido esclusivo al padre) o fisicamente (deceduta o gravemente inferma).

Il congedo obbligatorio dei 10 giorni, inserito nel titolo IV del Testo unico e in particolare all’articolo 27-bis, rappresenta un diritto proprio del padre da fruire senza particolari condizioni e con la specificità che la relativa domanda è presentata al datore, sebbene l’indennità al 100% sia a carico Inps. A seguito dell’inserimento nel Testo unico, tale congedo gode delle stesse tutele di quello alternativo, quali il divieto di licenziamento entro il primo anno del figlio, l’esonero dal preavviso e diritto all’indennità sostitutiva in caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio (articolo 54), l’obbligo di convalida delle dimissioni entro il compimento dei tre anni del bambino (articolo 55).

Nessuna novità ha interessato il congedo obbligatorio di maternità ex articolo 16 del Testo unico, salvo la precisazione dell’Inps nella circolare 106/2022 secondo cui, in caso di utilizzo flessibile secondo l’articolo 16.1 o l’articolo 20 del Testo unico, è solo in capo al datore la verifica che il certificato medico sia rilasciato entro il 7° mese di gravidanza.

Gli interventi più rilevanti hanno riguardato il congedo parentale e in particolare il trattamento economico riconosciuto dal rinnovato articolo 34 del Testo unico fino ai 12 anni del figlio. Dal 13 agosto scorso i mesi complessivamente indennizzabili al 30% della retribuzione sono nove, di cui tre fruibili in modo esclusivo dal padre e tre dalla madre, e gli ulteriori tre invece trasferibili tra gli stessi. In seguito alla modifica della legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2023 uno dei mesi fruito entro il 6° anno di età del figlio è indennizzato all’80%, ma solo a uno dei due genitori.

Il Dlgs 105/22 ha altresì equiparato le regole di calcolo della retribuzione media giornaliera a quelle previste dall’articolo 22 del Testo unico, includendovi i ratei delle mensilità aggiuntive.

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