Previdenza

Congedi di maternità e paternità: no all’accredito della contribuzione in misura proporzionale

Semaforo rosso sia in costanza, sia al di fuori del rapporto di lavoro

di Alice Chinnici

Con il messaggio 1215/2023, l'Inps, sentito il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce che l'accredito della contribuzione in misura proporzionale, in base all’articolo 7, comma 2, del Dl 463/1983 - ossia quando la retribuzione di riferimento risulti inferiore al minimale previsto dal comma 1 del medesimo articolo - non si applica al congedo di maternità e di paternità, sia in costanza, sia al di fuori del rapporto di lavoro.

La non applicabilità della cosiddetta "contrazione" già operava, in forza del comma 5 del medesimo articolo 7, per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, gli operai agricoli, gli apprendisti e i periodi di servizio militare o equiparato.In particolare, a parere del Ministero, per i congedi di maternità e paternità, in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità, e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire idonea protezione alla genitorialità, non possono trovare applicazione altre disposizioni che limitino o riducano l'accredito figurativo quali, appunto, l’articolo 7 del Dl 463/1983.

Inoltre, non rientrano nell'ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto, sia della misura a pensione, oltre al congedo di maternità e di paternità, tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all'interno, sia al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all'interno del rapporto di lavoro), indipendentemente dalla collocazione temporale dell'evento tutelato (quindi anche quelli precedenti all'entrata in vigore del Dlgs 151/2001) e dalla modalità di valorizzazione della contribuzione figurativa.

Per tali ragioni il sistema Unicarpe è stato aggiornato, affinché nella gestione ed elaborazione del conto assicurativo si tenga conto dei summenzionati principi.Giova precisare che, poiché non espressamente individuati nel parere ministeriale, continueranno a essere sottoposti al controllo del minimale retributivo i seguenti eventi:
- congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni (articolo 49, comma 1, Dlgs 151/2001);
- permessi mensili per figli con handicap grave (articolo 42, commi 2 e 3, Dlgs 151/2001 -articolo 33, comma 3, legge 104/1992);
- permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave (articolo 33, comma 6, legge 104/1992);
- permessi mensili per assistenza a parenti e affini entro il 3° grado con handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992).

Infine, l'istituto previdenziale precisa che per gli eventi figurativi valorizzati - secondo l'articolo 8 della legge 155/1981 - sulla base dei dati retributivi riferiti agli anni 1984-1988 continueranno ad applicarsi, in via prioritaria, i consueti criteri illustrati nella circolare 11/2013.

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