Congedo del padre lavoratore e indennità di disoccupazione agricola
Per gli operai agricoli i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore, poiché incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito, devono essere considerati non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola. Lo precisa l'Inps con messaggio 2335 del 2 aprile 2015.
A tal proposito, l'Istituto di previdenza ricorda che l'art. 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92/2012, ha previsto che in via sperimentale per il triennio 2013-2015 il padre lavoratore dipendente possa godere di un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo (due giorni in alternativa al congedo di maternità della madre), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Su tale materia, l'Inps era intervenuto con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013 e con successivi messaggi, fornendo le istruzioni operative e normative, evidenziando, relativamente ai congedi, che le indennità debbono essere corrisposte direttamente dall'Istituto; inoltre era stato precisato che le indennità per i congedi in trattazione prevalgono sulle prestazioni a sostegno del reddito e di conseguenza non possono essere cumulabili con queste ultime.
Per quanto concerne gli operai agricoli, come fatto cenno in precedenza, con il messaggio 2235/2015 viene sottolineato che il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore devono essere considerati non indennizzabili per il computo della disoccupazione agricola, dato che sono incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito
Ciò, comporta dei problemi procedurali, in quanto il pagamento delle indennità relative ai congedi viene effettuato tramite la procedura cosiddetta “Pagamenti vari” che non interfaccia telematicamente con quella di “Liquidazione delle domande di disoccupazione e ANF ai lavoratori agricoli dipendenti”.
Di conseguenza, tutte le volte in cui venga emesso un pagamento relativo alle indennità in esame si dovrà dare apposita informazione agli operatori incaricati della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola per verificare la presenza di una domanda di prestazione di disoccupazione agricola da definire o già definita per il medesimo periodo interessato dal congedo indennizzato.
Ne deriva che, in sede di gestione di una nuova domanda di disoccupazione agricola, nella relativa procedura di liquidazione le giornate corrispondenti al periodo di congedo (1, massimo 2) dovranno essere inserite nel campo “Altre giornate non indennizzabili” presente nella sezione “Giornate già indennizzate”.
Invece, se la domanda di prestazione di disoccupazione agricola è stata già definita favorevolmente, dovrà essere riesaminata d'ufficio per la rideterminazione sia delle giornate da indennizzare a titolo di disoccupazione e ANF sia dell'accredito figurativo spettante, utilizzando in procedura la stessa modalità sopracitata di valorizzazione delle giornate non indennizzabili per congedo obbligatorio o facoltativo del padre lavoratore.