Rapporti di lavoro

Congedo parentale 80%, nuovi codici operativi a partire da luglio

Fino al 30 giugno recupero del 30%: per la differenza servono ulteriori istruzioni dell’Inps

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Diffusa dall’Inps l’attesa circolare 45/2023 con le istruzioni relative all’aumento dal 30% all’80% dell’indennità prevista per un mese di congedo parentale, introdotto dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023). Il documento, oltre a richiamare il contenuto della legge e fornire specifiche indicazioni per il trattamento della misura, contiene i nuovi codici per l’UniEmens.

La circolare si allaccia al precedente messaggio 659/2023 con cui è stata fornita la codifica completa inerente all’ampio panorama di situazioni che – con riferimento al congedo parentale – si possono presentare. Il messaggio precedente non comprendeva le indicazioni riferite al rafforzamento del congedo parentale in termini economici; la circolare in rassegna arricchisce, quindi, il quadro delle istruzioni.

Sul piano operativo, per aziende e consulenti del lavoro, ciò che emerge dalla lettura della circolare è che i nuovi codici di conguaglio e di evento relativi al congedo parentale nella misura più elevata saranno utilizzabili solo a partire dalle denunce del mese di luglio 2023.

I requisiti

Ricordiamo che il comma 359 dell’unico articolo di cui si compone la legge 197/2022, ha modificato l’articolo 34 del Dlgs 151/2001 prevedendo che dal 1° gennaio 2023 i genitori, in alternativa tra loro, possano ottenere un mese di congedo parentale pagato all’80% (in luogo del 30%). L’elevazione dell’indennità opera sino al sesto anno di vita del bambino e l’accesso lo si ottiene solo se la fine del congedo obbligatorio di maternità o di paternità si colloca oltre il 31 dicembre 2022. L’aiuto opera nel settore privato e pubblico anche se le istruzioni in commento sono applicabili solo al settore privato. L’aumento dell’indennità riguarda solo i lavoratori subordinati; ne deriva che nei nuclei familiari in cui è presente un solo genitore dipendente sarà quest’ultimo a poter fruire dell’agevolazione. In caso di genitori entrambi dipendenti, se uno dei due ha terminato il congedo obbligatorio entro il 31 dicembre scorso ma l’altro ha usufruito di parte di esso nel 2023 (anche per un solo giorno) tale situazione rimette in gioco l’altro soggetto rimasto fuori, nel senso che potrà condividere il mese maggiorato con l’altro genitore.

Nella circolare si ribadisce che il mese con la maggiorazione può essere, solo ed esclusivamente, uno dei tre di congedo parentale a disposizione del lavoratore, non trasferibili all’altro genitore. La fruizione dello stesso può anche avvenire nei medesimi giorni (esempio: 15 giorni coincidenti, per ognuno dei genitori lavoratori dipendenti) ed è ammessa la frazionabilità a ore.

Nuovi codici evento

Veniamo ora all’aspetto operativo. La circolare introduce dei nuovi codici evento (PG0-PG1) e un nuovo codice per il conguaglio (L328). Tutti questi codici, di nuova istituzione, saranno operativi dal mese di luglio; infatti, nel documento l’Istituto precisa che fino a giugno si dovranno utilizzare i codici già in uso.

Considerando che la nuova codifica opererà solo da luglio, ne consegue che fino a tutto giugno 2023 il recupero da parte del datore di lavoro di quanto anticipato non potrà eccedere la precedente misura del 30 per cento. Qualora un’azienda decida, comunque, di anticipare la misura maggiorata, per recuperare la differenza dovrà attendere ulteriori indicazioni. Va da se che l’intero ammontare erogato al lavoratore, avendo la natura di indennità previdenziale, non sconta contribuzione. L’Inps, riferendosi agli eventi già denunciati nel 1° semestre dell’anno utilizzando i vecchi codici, si riserva di diffondere ulteriori indicazioni con cui saranno «definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’Inps, per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio».

Con la circolare in commento, infine, viene corretta una precedente indicazione contenuta nel messaggio 659/23. Si precisa, infatti, che la codifica da utilizzare per il conguaglio delle indennità relative agli eventi contraddistinti dal codice “MA2” (congedo parentale, entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti entro i 6 anni di età del bambino) è “L050” e non “L053”.

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