SpecialiPratica Professionale

Conguaglio fiscale, il vademecum per i sostituti d'imposta

di Michela Magnani e Matteo Ferraris

N. 47

Guida al Lavoro

Le principali novità normative che incidono sul conguaglio fiscale 2025

Il conguaglio fiscale di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati ha lo scopo di rendere definitive le ritenute d'acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d'imposta.

Le principali novità normative che incidono sul conguaglio fiscale 2025

A seguito degli interventi normativi emanati, il conguaglio di fine anno 2025 propone alcune attività con una relativa complessità. Tali attività sono riconducibili principalmente

  • all'evoluzione della normativa di regolamentazione dell'articolo 51, comma 3, Tuir e ai cosiddetti fringe benefit;
  • alla gestione dei rimborsi relativi alle trasferte L. 207/2024 e D.L. n. 84/2025;
  • alla gestione delle auto assegnate in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori;
  • alle nuove definizioni dei carichi di famiglia e alla correlazione di tali aspetti a talune voci escluse dal concorso alla formazione del reddito.

Meno rilevante appare, invece, l'impatto delle innovazioni relative ad aliquote e scaglioni che stabilizza il precedente...

  • [1] Si veda in proposito quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 84/2025 che, in considerazione delle difficoltà operative sollevate dagli operatori per poter applicare correttamente la norma ha integrato l'articolo 51, comma 5 del TUIR limitando l'obbligo del pagamento con strumenti tracciabili alle sole spese "sostenute nel territorio dello Stato" escludendo così l'obbligo del pagamento tracciabile nelle trasferte all'estero.

  • [2] Il nuovo articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR in vigore dal 1° gennaio 2025, prevede infatti che, per determinare il valore del compenso in natura per gli autoveicoli "di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base …..[delle tariffe ACI ndr]. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in".

  • [3] Il valore normale è regolato dall'art. 9 del TUIR che secondo l'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 46/E/2020 e con la risposta data dall'Agenzia in occasione dell'incontro con la stampa specializzata del 28 gennaio 2021) coincide con l'uso privato del mezzo quantificato sulla base del valore del canone di leasing o di noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro sia per gli spostamenti all'interno del comune della sede di lavoro sia all'esterno.

  • [4] Il TIR è riconosciuto solo se sussiste la capienza dell'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), Tuir, l'incremento della detrazione avrebbe potuto comportare "l'incapienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni dell'art. 13 del T.U.I.R. con conseguente perdita del beneficio. Il comma 3 dell'articolo 1 della L. n. 207/2024 ha modificato l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 3/2020, istitutivo del Trattamento Integrativo del Reddito (TIR) stabilizzando così la riduzione dell'imposizione già goduta nel 2024.,Al fine di evitare che l'innalzamento della fascia di esenzione dovuto al riconoscimento di una maggiore detrazione nei confronti dei contribuenti con un reddito fino a 15.000 euro potesse ridurre il Trattamento Integrativo del Reddito spettante in conseguenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dello stesso, è stato introdotto un "correttivo" in base al quale, ai fini della spettanza del trattamento integrativo, neutralizza l'innalzamento della soglia di no tax area da 8.173 euro a 8.500 euro.

  • [5] La nuova norma prevede che il "bonus" da corrispondere sia determinato applicando le seguenti percentuali sul reddito di lavoro dipendente: 7,1%:se il reddito non supera € 8.500; 5,3%: se tale reddito supera € 8.500 euro ma non € 15.000; 4,8%: se tale reddito supera 15.000 euro, ma non € 20.000.