Contratti di espansione, si apre la finestra nel 2023
Possibile rimodulare l’accesso allo scivolo pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario
Una nuova finestra per consentire l’uscita con lo scivolo pensionistico dei contratti di espansione stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi.
Con la legge di bilancio 2022 la disciplina è stata prorogata al 2022 e 2023, passando da un requisito di accesso al contratto di espansione consentito solo a imprese con più di 1.000 unità lavorative, ad un organico di almeno 50 (numero raggiungibile anche da una rete di imprese) necessario sia per l’accesso al prepensionamento dei lavoratori che si trovino fino a cinque anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici (di vecchiaia o pensione anticipata), che alla Cigs per i lavoratori non interessati allo scivolo pensionistico per un massimo di 18 mesi.
La norma del Dl lavoro sul contratto di espansione non introduce alcuna proroga, perché già oggi è finanziato fino al 2023. La novità riguarda la possibilità di dare piena attuazione ai piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di mille dipendenti. In altre parole, potranno utilizzare la disposizione (una volta entrata in vigore) solo le aziende che hanno già stipulato il contratto di espansione entro il 2022 al fine di consentire loro di rimodulare le date di prepensionamento originariamente previste. «Questa esigenza è molto sentita nell’ipotesi in cui si sono registrate minori uscite rispetto a quelle attese e si intende consentire agli interessati di poter aderire ad una nuova finestra», spiega Enzo De Fusco, consulente del lavoro esperto del Sole 24 ore. La norma, quindi, permette di rimodulare i percorsi di uscita nell’ambito di un accordo governativo che consente l’accesso allo scivolo pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
Al lavoratore coinvolto dal piano di esodo il datore di lavoro riconoscerà per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’Inps. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi al lavoratore, il versamento a carico del datore è ridotto di un importo equivalente ed il versamento per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della relativa contribuzione figurativa.
Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione Naspi al lavoratore. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è consentita una riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
Sempre nel Dl è invece saltata, per problemi di copertura, la norma sull’aumento della deducibilità fino a 3mila euro (dagli attuali 1.549,37 euro) dei contributi per colf e badanti. «Un’occasione persa» per Filippo Breccia Fratadocchi, vicepresidente di Nuova Collaborazione – Associazione nazionale datori di lavoro domestico. Sempre per i nodi sulle coperture, sembra destinata a saltare anche la previsione dell’una tantum di 500 euro per i lavoratori a termine con contratto di 24 mesi sottoscritto successivamente all’entrata in vigore del Dl Lavoro, se al termine della durata il rapporto non è trasformato a tempo indeterminato.
Nel Ddl va segnalata, tra le altre, la norma sulle dimissioni. Per l’assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (non occorre quindi licenziarlo per assenza ingiustificata). L’obiettivo è porre fine ai tentativi di lavoratori che “spariscono” per farsi licenziare ed ottenere la Naspi.