Contrattazione

Contratti a termine in deroga con ammortizzatori Covid senza vincoli di date

di Enzo De Fusco

È possibile assumere con il regime derogatorio dei contratti a termine anche i lavoratori che non erano in forza alla data del 23 marzo 2021. Ciò perché l'articolo 19-bis del Dl 18/2020 consente le deroghe, anche a scopo di somministrazione, nel medesimo periodo in cui i datori di lavoro accedono agli ammortizzatori sociali di tipo emergenziale, senza il riferimento a specifiche date.

Con la nota 762/2021 del 12 maggio, l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva fornito un contributo interpretativo sull'articolo 19-bis del Dl 18/2020 che dispone deroghe sui contratti a tempo determinato, consentendoli anche nelle unità produttive in cui è richiesta la cassa integrazione emergenziale.

L'Inl aveva sostenuto che l'inciso «nei termini ivi indicati» contenuto nell'articolo 19-bis è da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall'articolo 8 del Dl 41/2021 nei «lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Pertanto l'Ispettorato, in una prima lettura si era espresso nel ritenere possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Dl 41/2021).

Ora l'Inl torna sull'argomento con la nota 855/2021, rispondendo a un quesito di Confindustria con cui si è chiesto se il rinnovo possa interessare anche lavoratori già assunti a termine in deroga alle previsioni degli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2015, in costanza di fruizione di ammortizzatori Covid (e in virtù della successione delle leggi menzionate nella nota stessa) e che hanno cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.

La nota spiega che il riferimento ai lavoratori in forza al 23 marzo è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall'articolo 8 del Dl 41/2021. Invece, in ordine alla possibilità di applicare il regime derogatorio contenuto nell'articolo 19-bis del Dl 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione.

Secondo l'Ispettorato, dunque, resta ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.

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