L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto solidarietà difensivo dopo il job act

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di Paolo Rossi

La domanda

Nel caso di un contratto di solidarietà per il periodo 03/16 al 02/16, come bisogna comportarsi in merito alla maturazione dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, alle ferie/permessi e trattamento di fine rapporto? Tutti e tre gli istituti indicati in precedenza maturano per intero? Possono essere considerati a carico dell'Inps? Grazie.

Vengono definiti "contratti di solidarietà" gli accordi collettivi aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata: - ad evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale (contratti di solidarietà interna o difensivi); - a favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi). Le due fattispecie contrattuali presentano notevoli differenze, sia per le finalità perseguite, che per gli effetti sul piano contributivo-previdenziale. La materia è stata completamente innovata dal D.Lgs. n. 148/2015 (uno degli otto decreti attuativi del Jobs Act), a far data dal 24 settembre 2015. Il decreto di riforma si caratterizza essenzialmente per la trasformazione del contratto di solidarietà difensivo, da istituto autonomo a causale dell'intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015. Con specifico riguardo al quesito del lettore, riferito al primo tipo di contratto di solidarietà (difensivo), le quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro maturano regolarmente e sono a carico della gestione previdenziale di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Mentre con riferimento a ferie e permessi, si applicano le disposizioni vigenti in materia di CIGS, secondo le quali i periodi di sospensione dal lavoro non sono utili ai fini della maturazione dei relativi ratei (INPS circ. n. 52020/1979).

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