Contratto di solidarietà e cig
Si premette che è possibile, sussistendo tutti i presupposti e nel rispetto dei limiti temporali di legge, richiedere un periodo di CIGO successivamente ad uno di CIGS (allo scopo, si veda INPS, mess. 25623/2010 e mess. 19350/2011). Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 4, D.Lgs. 148/2015, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, ovvero 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, fatto salvo quanto previsto all’art. 22, c. 5 (ai fini del calcolo della durata massima, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente – disposizione non applicabile alle imprese edili e affini – Min.Lav., circolare 24/2015). In virtù di quanto sopra, l’azienda (non edile o affine), al termine dei 24 mesi di Cds, ricorrendo i presupposti di legge di cui sopra, può richiedere un ulteriore intervento di integrazione ordinaria per 12 mesi. Si ricorda, da ultimo, che l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
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