Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
La formulazione del contratto individuale di lavoro utilizzata nel caso prospettato, prevede che la clausola risolutiva del contratto stesso coincida con "il venir meno della ragione di carattere sostitutivo in relazione alla quale lo stesso è stato stipulato". Tale indicazione si presta ad essere fraintesa con il fatto che il rapporto cessi al cessare della ragione sostitutiva, che è legata non solo all'assenza della dipendente, ma all'assenza della dipendente per evento maternità. Ciò detto, laddove l'azienda intenda invece prorogare il rapporto della sostituta anche per permettere il godimento di periodo feriale da parte della sostituita, sarà sufficiente predisporre un atto di proroga dove nell'evidenziare la conclusione della fruizione dei diritti connessi ad evento maternità, permanendo delle motivazioni di carattere organizzativo che avevano all'origine determinato l'assunzione a termine del lavoratore, le parti si accordano per prorogare tale contratto, seppur con motivazioni diverse da quelle che ne hanno originato la stipula iniziale, fino alla fine del godimento del periodo feriale, con indicazione quindi di una data certa. In caso di rapporto a termine non genuino, la sostituta potrebbe richiedere la conversione a tempo indeterminato dello stesso, impugnandone la cessazione entro il successivo termine di 120 giorni.