Contrattazione

Contratto a termine per il reinserimento nel nuovo Ccnl area comunicazione di artigiani e Pmi

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di Fabio Antonilli

È del 27 febbraio 2018 la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl area comunicazione, scaduto il 31 dicembre 2015, da parte delle associazioni datoriali Confartigianato comunicazione, Cna comunicazione e terziario avanzato, Casartigiani, Claai, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil.
Il Ccnl si applica alle imprese artigiane e alle piccole medie imprese del settore.

Conseguentemente gli aumenti retributivi concordati sono stati distinti sulla base della natura giuridica del datore di lavoro, con conseguente divisione del Ccnl in due parti: parte I, relativa ai dipendenti delle imprese artigiane ai quali spetta un aumento pari a 48 euro a regime per il 4° livello da erogarsi in tre tranche con i periodi paga di 1° marzo 2018, 1° luglio 2018, 1° dicembre 2018; parte II, relativa ai dipendenti delle piccole medie imprese ai quali deve essere corrisposto un aumento pari a 58 euro a regime per il 4° livello da erogarsi in tre tranche con i periodi paga di 1° marzo 2018, 1° luglio 2018, 1° dicembre 2018.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro, da erogarsi con due rate di 75 euro con la retribuzione del mese di aprile 2018 e con la retribuzione del mese novembre 2018.

Con l'intesa è stata adeguata la disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, del part-time e del contratto a tempo determinato alle novità intervenute con il Dlgs 81/2015.

Con particolare riferimento a quest'ultimo istituto si evidenzia l'aumento dei limiti quantitativi per il ricorso ai rapporti a termine. Inoltre il monte ore annuo della flessibilità (articolo 30 del Ccnl) è stato portato a 144 ore.

Tra le novità di rilievo vi è la regolamentazione, per la prima volta nel Ccnl, di una particolare disciplina del contratto a termine «per il reinserimento al lavoro», di durata fino a 24 mesi, che riguarda soggetti di età superiore ai 29 anni di età (dunque esclusi dai requisiti soggettivi per l'apprendistato), lavoratori disoccupati o lavoratori svantaggiati di cui al decreto ministeriale del 17 ottoblre 2017.
Per essi è stato previsto un “salario di ingresso” che prevede per la prima metà del periodo una retribuzione inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto, nella seconda metà del periodo una retribuzione inferiore di un livello rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.

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