Previdenza

Contributi correlati per gli esodati: così la compilazione dell’Uniemens

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di Pietro Gremigni

In relazione ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex articolo 4, legge n. 92/2012, a far data dal 1° maggio 2015, sono state dettate dall'Inps le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens, ai fini dell'accredito della contribuzione correlata fino alla maturazione della pensione.
Il messaggio 4704 del 10 luglio 2015 completa quanto indicato col precedente messaggio 3096 del 6 maggio 2015 che aveva fornito le precisazioni per raccordare i criteri di calcolo della contribuzione correlata con le nuove regole in materia di Naspi, precisando che l'applicazione delle regole della Naspi riguardano anche i lavoratori destinatari di nuovi programmi di esodo annuali decorrenti dal 1° maggio 2015.


Contributi correlati e lavoratori in esodo - Il datore di lavoro che occupi mediamente più di 15 dipendenti e che abbia stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale l'esodo incentivato dei lavoratori prossimi al trattamento di pensione (non più di 4 anni), devono versare fino alla maturazione della pensione i contributi correlati utili per il diritto la misura della pensione stessa.
La legge 92/2012, entrata in vigore, contemporaneamente all'istituzione dell'Aspi, ha equiparato la base imponibile per il calcolo dei contributi correlati alla stessa determinata ai fini del calcolo dei contributi figurativi in pendenza di Aspi.


Naspi dal 1° maggio - Con l'avvio dell'indennità Naspi, dal 1° maggio 2015 per gli esodi di lavoratori prossimi alla pensione la base imponibile per i contributi correlati non si calcola più con le regole dell'Aspi, ma con quelle della Naspi.
Pertanto la contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, senza applicazione di alcun massimale. Su questo imponibile va applicata l'aliquota di finanziamento del fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente.


Le istruzioni per l'Uniemens - Col nuovo messaggio l'Inps precisa intanto che la posizione dell'azienda esodante continuerà ad essere caratterizzata dall'attribuzione del codice di autorizzazione “6E”.
Per gli altri aspetti le nuove istruzioni precisano:
-All'interno dell'elemento <Qualifica1> deve essere valorizzato il nuovo valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”;
-dovrà essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>.;
-continuerà a non dover essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>;
-nell'elemento <TipoLavoratore> verranno indicati, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti;
-all'interno dell'elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l'importo della contribuzione figurativa correlata da versare.


Domande ante 1° maggio - In relazione ai lavoratori per i quali le imprese esodanti abbiano già presentato la domanda di accesso alla procedura di esodo in data anteriore al 1° maggio 2015, continueranno ad essere applicabili le disposizioni precedenti (si veda circolare Inps 119/2013). Pertanto, tali lavoratori verranno esposti nel flusso Uniemens valorizzando all'interno dell'elemento <Qualifica1> il valore “T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”. Anche in tal caso, dovrà essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>. Continuerà a non dover essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>.

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