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Contributi ai fondi di solidarietà: le novità 2023

Con il messaggio 316 del 19 gennaio l’Inps ha fornito le istruzioni su come gestire i contributi

(Agf)

di Paola Sanna

L’Inps, con il messaggio numero 316 del 19 gennaio 2023, fornisce importanti istruzioni operative sulla gestione della contribuzione dovuta ai fondi di solidarietà.
La legge 234/2021 disponeva che:
– i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
– già costituiti alla data del 1° gennaio 2022,
– con soglia dimensionale di accesso diversa da quella prescritta dalla legge,
entro lo scorso il 31 dicembre 2022, fossero tenuti ad allinearsi alle disposizioni che hanno esteso l'obbligo di adesione ai fondi in analisi, da parte di tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto legge 198/2022 meglio noto come "Decreto Milleproroghe", il termine del 31 dicembre 2022 sopra indicato, è stato prorogato al 30 giugno 2023 e laddove entro questa ultima data, il Fondo non avesse provveduto all'adeguamento per accogliere la contribuzione da parte di aziende che occupano almeno un dipendente, dal 1° luglio 2023 le stesse faranno riferimento al FIS, così come accade nel corso periodo transitorio ora prorogato.
Pertanto, dal periodo di competenza gennaio 2023, cessano di avere efficacia i codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E" ed è attribuito un unico codice di autorizzazione "9N", con il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS".
Pare anche opportuno ricordare che con decorrenza 1° gennaio 2023 la contribuzione al FIS è pari:
– allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
– allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti,
venendo così meno la riduzione delle aliquote di finanziamento del Fondo, che aveva efficacia solo per l'annualità 2022.
Va altresì evidenziato che anche la contribuzione di finanziamento della CIGS, dal 1° gennaio 2023, prevede una quota pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico ditta e lo 0,30% a carico lavoratore), posto che la riduzione di aliquota introdotta dal comma 220 della legge 234/2021 cessa di avere efficacia con decorrenza 1.1.2023.

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