Contributi per il coadiuvante del socio di Srl senza Cassa
Va iscritto alla gestione commercianti il familiare coadiuvante di un socio o amministratore di società a responsabilità limitata titolare dell’impresa, anche se quest’ultimo non è tenuto alla copertura previdenziale. Con la sentenza 31286/2019 depositata ieri, la Cassazione detta un principio di diritto che amplia l’obbligo di tutela pensionistica. E giunge a tale conclusione con un lungo ragionamento che estende per analogia l’applicazione della legge.
Il caso oggetto della decisione è il seguente. Una persona è socio e amministratore di una Srl, ma senza svolgere per la stessa attività abituale e prevalente. La madre di tale persona, amministratrice della stessa Srl e iscritta alla gestione separata, si è occupata della contabilità e dei rapporti con altre imprese della Srl.
Secondo la Cassazione, tale situazione non consentirebbe l’iscrizione alla gestione commercianti della mamma come coadiutrice familiare del figlio perché quest’ultimo non può essere iscritto come titolare dell’impresa, in quanto non vi presta attività personale, continuativa e prevalente.
Da questo presupposto, però, la Suprema corte sviluppa una serie di considerazioni:
● ricorda che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti inizialmente limitato ai soci di società di persone è stato esteso a soci e amministratori di Srl;
● di conseguenza il coadiutore familiare di un socio titolare di Srl può essere iscritto alla gestione se quest’ultimo svolge attività personale continuativa e prevalente;
● finora si è ritenuto che l’iscrizione non sia possibile se il socio titolare non ha i requisiti soggettivi per essere iscritto a sua volta alla gestione commercianti. «La fattispecie concreta resta esterna alla diretta previsione di legge».
Una situazione che secondo i giudici si risolve applicando analogicamente l’articolo 1 della legge 1397/1960 (assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali) e «affermando che il socio di una società a responsabilità limitata, anche se non attivo dal punto di vista della gestione personale dell’attività d’impresa commerciale, è tenuto a versare i contributi dovuti presso la gestione previdenziale commercianti...per il familiare...che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e sia, nel contempo, in possesso delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge o dai regolamenti per l’espletamento della stessa attività lavorativa».
L’interpretazione analogica della legge è ritenuta «possibile e doverosa» anche in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e adeguata tutela previdenziale nei confronti dei coadiutori familiari per quanto riguarda le attività di gestione a loro demandate. E la registrazione “virtuale” presso l’Inps del titolare dell’impresa «si risolve in un meccanismo operativo che non determina alcuna anomalia».