In materia di rischi da contagio per Covid-19, ai datori di lavoro pubblici e privati che abbiano adempiuto all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile, applicando le prescrizioni e adottato le misure contenute nei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus, non si applica il principio di “massima tutela” del lavoratore in quanto, nella fattispecie, è ritenuto oggettivamente impossibile.

Con un’interessante e scrupolosa ricostruzione dello speciale ...

Riproduzione riservata Ⓒ