Controllo dei lavoratori, no al consenso individuale
La tutela è collettiva e prevale anche su normative di settore
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 2572/2023, ha fornito le indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, secondo l'articolo 4, primo comma, della legge 300/1970 (quindi con esclusione degli strumenti di lavoro e di registrazione degli accessi e presenze, regolati nel secondo comma).
Il documento, che richiama gli orientamenti del Garante per la privacy, ribadisce anzitutto il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell'attività dei lavoratori e precisa che l'installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o di mancata costituzione di Rsa/Rsu) è possibile formulare l'istanza autorizzativa all'Ispettorato; istanza che deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo.
L'Inl, inoltre, rileva che in nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all'accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo, in quanto il bene giuridico tutelato dalla disposizione ha natura collettiva.
Con riferimento alle aziende multilocalizzate, la nota precisa che:
- se le unità produttive sono ubicate nel territorio di competenza di una stessa sede territoriale dell'Inl, il provvedimento autorizzativo potrà essere rilasciato da quest'ultima;
- in presenza di unità produttive ubicate in diverse province, può essere stipulato un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure (nel caso di mancato accordo o in assenza di Rsa/Rsu) si potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'Inl o, in alternativa, alla sede centrale.
Per le integrazioni alle autorizzazioni già rilasciate, l'azienda può presentare una domanda, purché l'impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato.
Secondo l'Ispettorato, inoltre, l'articolo 4 si applica esclusivamente alle aziende in cui siano presenti lavoratori; pertanto, un'impresa senza dipendenti (ma che ha in programma di assumerne) può presentare l'istanza precisando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività, oppure attestando che l'impianto già installato sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo.
Relativamente ai sistemi di geolocalizzazione, poi, l'Inl – sulla scorta delle indicazioni del Garante – ritiene che l'installazione sia consentita (e quindi sia possibile rilasciare l'autorizzazione) solo ove il sistema: escluda il monitoraggio continuo del lavoratore; consenta la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite (tra cui la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale); consenta, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro; effettui, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); preveda la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite. Ove si tratti di sistemi istallati su autovetture, non è necessario produrre all'Ispettorato l'elenco delle targhe dei veicoli.
Nel documento si precisa altresì che la procedura di garanzia prevista dallo Statuto si applica anche in presenza di disposizioni normative che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza come, ad esempio, nelle strutture scolastiche o socio-assistenziali e nelle sale scommesse. Secondo l'Inl, infatti, le garanzie dell'articolo 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni, neppure se l'adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore.
Nella parte finale, la nota prevede che l'articolo 4, comma 1, si applichi anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015) e ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali, ma non ai volontari.