Conversione del permesso di soggiorno degli stagionali, i chiarimenti ministeriali
La conversione può riguardare anche gli stranieri al loro primo ingresso in Italia che abbiano svolto lavoro stagionale effettivo per almeno tre mesi.
Sulla conversioni del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato non stagionale, ritorna il ministero del Lavoro con la nota n. 2062 del 20 aprile 2015 per fornire importanti chiarimenti su alcuni punti controversi (circolare congiunta ministero del Lavoro e ministero degli Interni n. 7172 del 22 dicembre 2014; circolare ministero del Lavoro n. 11 del 24 marzo 2015).
In primo luogo viene ribadito che l'istanza di conversione può essere presentata dal lavoratore anche se al primo anno d'ingresso senza che sia richiesto che questi ritorni almeno una volta nel suo Paese di origine.
Il requisito del rientro in Patria, come noto, è previsto nel Regolamento di attuazione al T.U. sull'Immigrazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394) e non nel testo del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, ragion per cui è stato superato dalla prassi ministeriale secondo il criterio guida del principio della gerarchia delle fonti.
Per poter presentare la domanda, il lavoratore stagionale deve aver svolto un periodo effettivo di lavoro non inferiore a tre mesi, senza che assuma alcun rilievo la durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale che, come noto, può arrivare anche ad un massimo di nove mesi.
Le Direzioni territoriali del lavoro dovranno verificare il requisito mediante il riscontro della Comunicazione obbligatoria ai Servizi per l'Impiego, avendo cura di accertare anche i relativi pagamenti dei contributi agli enti previdenziali in favore del lavoratore.
Questo secondo aspetto assume una maggiore problematicità in quanto la verifica del versamento effettivo dei contributi non è sempre immediata e l'eventuale omissione del datore di lavoro andrebbe ad incidere sul diritto dello straniero (incolpevole) ad ottenere la conversione del permesso del soggiorno anche a tempo indeterminato.
Le Direzione territoriali del lavoro dovranno controllare anche le condizioni contrattuali del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e verificare la sussistenza della capacità economica del datore di lavoro per l'assunzione.