L'esperto rispondeWelfare

Conversione alla previdenza complementare del premio detassato

Un dipendente con anzianità ante 1° gennaio 2007 alla previdenza obbligatoria, matura un premio di 3.000 euro detassabile e lo converte nel 2022 in contributi alla previdenza complementare in quanto il contratto aziendale di 2 livello contiene la clausola di conversione del premio detassabile in welfare. Il dipendente ha versato contributi alla previdenza complementare tramite il datore per euro 5.164,57 extra detassazione; il dipendente aveva un regolamento welfare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 con credito welfare aziendale di 6000 euro, il dipendente ha opzionato euro 5.164,57 al fondo di previdenza complementare (esempio fondo negoziale). Qual è il regime tributario e contributivo dei contributi versati? Quale sono i campi della cu che ospitano questi contributi?

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Un dipendente con anzianità ante 1° gennaio 2007 alla previdenza obbligatoria, matura un premio di 3.000 euro detassabile e lo converte nel 2022 in contributi alla previdenza complementare in quanto il contratto aziendale di 2 livello contiene la clausola di conversione del premio detassabile in welfare. Il dipendente ha versato contributi alla previdenza complementare tramite il datore per euro 5.164,57 extra detassazione; il dipendente aveva un regolamento welfare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 con credito welfare aziendale di 6000 euro, il dipendente ha opzionato euro 5.164,57 al fondo di previdenza complementare (esempio fondo negoziale). Qual è il regime tributario e contributivo dei contributi versati? Quale sono i campi della cu che ospitano questi contributi?

Il datore ha versato fuori dalla disciplina della detassazione (extra detassazione) per il dipendente contributi alla previdenza complementare per 5.164,57 euro.
Il dipendente appartenente alla categoria welfare (esempio impiegato) aveva a disposizione con il regolamento un credito welfare di 6.000 euro, opzionato per 5164,57 in contributo alla previdenza complementare (welfare puro/dirottato in welfare nobile della previdenza complementare) versato tramite il datore sostituto previdenziale.
I 5164,57 che il datore ha versato fuori della detassazione alla previdenza complementare - vedi welfare puro da regolamento opzionato in un versamento a previdenza complementare - non formano reddito di lavoro dipendente con i limite del tuir essendo un onere deducibile (articolo 51, comma 2, lettera h, articolo 10 comma 1 lettera e bis tuir, articolo 8, comma 4, d.lgs. 252/2005).
Ai fini della fruizione della deducibilità di 5164,57 sui contributi alla previdenza complementare non è richiesta la generalità/categoria dipendenti come al contrario è richiesto su alcuni asset welfare (vedi articolo 51, comma 2. lettera f/f bis ecc).
Più in dettaglio i contributi c/ditta alla previdenza complementare alzano l'imponibile fiscale-reddito dipendente per 5164,57, salvo poi ribassarlo per lo stesso importo essendo gli stessi un onere deducibile fino a 5164,57 (vedi articolo 8, comma 4, d.lgs. 252/2005);
Esempio:
Reddito dipendente 20.000:
Reddito 20.000+5164,57(contributi c/ditta pc) - 5164,57 (onere deducibile/articolo 51, comma 2, lettera h, articolo 10, comma 1 lettera e bis), tuir; articolo 8, comma 4, d.lgs. 252/2005) = 20.000 reddito punto 1 cu.
Il contributo che il datore versa alla previdenza complementare soggiace ad un contributo di solidarietà del 10% (articolo 12, comma 4, lettera f), 2 periodo- legge 153/1969 trattamento contributivo dei contributi c/ditta alla previdenza complementare).
La disciplina del versamento dei contributi alla previdenza complementare è disarmonizzata dal punto di vista fiscale e previdenziale.
Quando il fondo erogherà la prestazione (esempio rendita) la stessa riferendosi ad un contributo dedotto sconterà una imposta sostitutiva del 15% (che può arrivare al 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo/montante m3 del fondo);
A livello fiscale il predetto contributo trova allocazione nel punto 412 per 5164,57 della cu essendo integralmente deducibile (punto 411 a 1-limite di deducibilità di 5164,57).
3000 detassabili convertiti in contributi alla previdenza complementare-trattamento tributario/contributivo
Il premio di euro 3.000 detassato può essere convertito in contributi alla previdenza complementare (se il dipendente decide di convertire/e se il contratto collettivo di 2 livello contiene la clausola di conversione); questi contributi che il datore versa in relazione alla conversione del pdr (ambito detassazione) sono stati definiti dalla Agenzia delle entrate nella circolare 5/2018 come contributi a carico dipendente e questo potrebbe avere delle spiacevoli conseguenze sul piano contributivo (applicandosi in tal caso l'articolo 12, comma 4, lettera f/3 periodo della legge 153/1969 - che prevede che su di esso vada pagata la contribuzione ordinaria - esempio 29%- e non il contributo di solidarietà del 10%).
Esempio:
Premio di euro 3.000 detassato /convertito in contributo alla previdenza complementare;
Ad oggi si paga il contributo di solidarietà del 10%(3000x10%=300);
se l'Inps con atto di prassi affermasse la teoria del contributo c/dipendente si pagherebbe un contributo ordinario c/datore di:
3000 x 29 % = 870;
il costo del datore sarebbe pari a= 3.000 + 870 = 3.870;
Fiscalmente:
i 3.000 euro detassabili /convertiti in contributi alla previdenza complementare non formano il reddito di lavoro dipendente con il tetto della detassazione di 3000 euro (disapplicando il limite del tuir di euro 5.164,57) ai sensi dell'articolo 1, comma 184 bis, della legge 208 2015 (vedi anche circolare 5 e 2018).
Per cui al limite di deducibilità ordinario di euro 5.164,57 si può aggiungere in esenzione un ulteriore limite di 3.000 euro, relativi ai contributi previdenza complementare da conversione del pdr.
Esenzione anno 2022 sul dipendente: 5.164,57 (limite di deducibilità extra detassazione dei contributi a pc/welfare puro) + 3.000(contributi a pc da conversione pdr/welfare da conversione pdr) = 8.164,57;
I 3000 euro, anche se non hanno formato fiscalmente il reddito di lavoro dipendente, non saranno tassati dal fondo quando eroga la prestazione (esempio rendita/anticipi), neppure con la imposta sostitutiva del 15% (deroga alla simmetria-correlazione tributaria);
Incombe sul dipendente l'onere di comunicare al fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo (circolare 5 /e /2018), i contributi pc. di 3.000 euro versati in relazione alla detassazione, in modo da consentire al fondo la non tassazione in sede di erogazione della prestazione.
A livello previdenziale:
ad oggi in assenza di atto di prassi da parte dell'Inps tutte le procedure paghe applicano il contributo di solidarietà del 10% (tesi del contributo c/ditta contenuto nell'articolo 12, comma 4, lettera f, 2 periodo della legge 153/1969), ma se passasse la tesi della agenzia delle entrate del contributo c/dipendente il contributo avrebbe la contribuzione ordinaria (articolo 12 comma 4, lettera f /3 periodo legge 153/1969/tesi del contributo c/dipendente).
Ad essere puntuali esiste anche una terza teoria, un po' fragile normativamente ovvero quella della armonizzazione previdenziale e fiscale:
i 3.000 euro detassabili sono esente fiscalmente per cui sono anche esenti previdenzialmente (in tal caso non ci sarebbe neppure la contribuzione di solidarietà del 10%).
A livello fiscale il premio di 3000 detassabile va allocato nella casella 574 della cu che è un di cui della casella 573(nel caso di opzione generica per il welfare nell'anno 2022/e opzione specifica per la previdenza complementare nello stesso anno 2022);

1-411/limite di deducibilità 5164,57;

571-1(tetto 3000 euro)


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