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Cosa deve intendersi per dispositivi di protezione individuale? La Cassazione fa chiarezza

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di Valeria Zeppilli

La disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoratore comporta, tra le altre cose, che il datore di lavoro che non adempia all'obbligo di fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) possa essere condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore in conseguenza di una simile omissione (danno che può verificarsi, ad esempio, se i dispositivi non vengano lavati e la mansione svolta da chi li indossa riguardi la raccolta di rifiuti).

In questa ottica, diventa fondamentale comprendere cosa debba essere effettivamente ricompreso all'interno della categoria dei dispositivi di protezione individuale e sul punto è di recente giunta in soccorso la Corte di cassazione (sezione lavoro, 17 aprile 2023, n. 10128).

I giudici di legittimità, nell'ordinanza cui ci si riferisce, si sono posti in continuità con un indirizzo già in più occasioni espresso e in base al quale non è corretto limitare la nozione legale di D.P.I. alle sole attrezzature che vengono ideate e realizzate con il fine puntuale di proteggere la salute dei lavoratori da rischi specifici e in forza di caratteristiche tecniche certificate. Per dispositivo di protezione individuale normativamente rilevante va infatti inteso ogni accessorio, complemento o attrezzatura di qualsiasi genere che rappresenti in concreto una protezione rispetto a qualsivoglia rischio che possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori.

E ciò in ragione di quanto previsto dall'articolo 2087 del codice civile, il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che si rendano necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti, tenendo conto della particolarità del lavoro da questi ultimi svolto, dell'esperienza e della tecnica.Limitarsi a far coincidere i dispositivi di protezione individuale con le attrezzature che sono formalmente qualificate come tali (come fatto, nel caso di specie, dal giudice del merito), per la Corte di cassazione, significherebbe non tenere conto delle finalità poste dalla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di conseguenza, significherebbe non considerare la natura di diritto fondamentale attribuita alla salute dall'articolo 32 della Costituzione e la circostanza che la protezione a essa garantita dall'ordinamento è la più ampia possibile e si basa non solo su disposizioni che pongono degli specifici obblighi di prevenzione e protezione, ma anche sulla norma di chiusura rappresentata dal sopra citato articolo 2087 del codice civile.In questo senso, continua la Corte, non è affatto un caso che l'allegato VIII del decreto legislativo numero 81 del 2008 qualifichi l'elenco delle attrezzature di protezione individuale ivi contenuto come "indicativo e non esauriente".

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