Covid-19: calcolo del comporto
Circa il computo del periodo di comporto per malattia durante il trattamento di integrazione, ferma la importanza delle previsioni della contrattazione collettiva, come regola generale deve presumersi la continuità dell’episodio morboso, salva prova diversa fornita dal lavoratore. In via generale il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza ha ribadito la necessità di tener conto, ai fini del calcolo del comporto, dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso. La prova idonea a smentire la suddetta presunzione di continuità può essere costituita soltanto dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa, con la conseguenza che i soli giorni che il lavoratore può legittimamente richiedere che non siano conteggiati nel periodo di comporto sono quelli successivi al suo rientro in servizio (Cass. 24027/2016). Pertanto la risposta al quesito è positiva.
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