Covid-19, lavoratori intermittenti
Per quanto riguarda la Cigo, Cigs e l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, l’Inps ha chiarito nella circ. n. 41/2006 che le integrazioni salariali servono ad integrare o sostituire una perdita di retribuzione effettiva, pertanto bisogna distinguere due ipotesi: 1) il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato (rinvio al punto 4-2 lett. B della circolare), la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata. 2) la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata: non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare. Invece, per quanto riguarda la Cigd è necessario verificare la disciplina adottata dalla singole Regioni e Province autonome. In ogni caso l’Inps ha precisato nella circ. n. 47/2020 che tra i beneficiari rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare Inps n. 41/2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
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