Covid-19: licenziamento
Il divieto di licenziamento individuale ex art. 3 L. 604/1966, esteso dall’art. 80 del D.l. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per un periodo di 5 mesi (decorrenti dal 17 marzo 2020), non fa distinzioni né in riferimento alla data di assunzione del lavoratore interessato dal recesso, né alle dimensioni aziendali. Pertanto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sembrerebbe dover operare anche nei confronti di lavoratori assunti successivamente alla ripresa dell’attività aziendale (mese di maggio nel caso di specie). Restano esclusi dal divieto oltre ai licenziamenti disciplinari, altre ipotesi, tra cui, ad esempio il licenziamento di lavoratori durante il periodo di prova
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