Covid e interruzione del periodo di prova
L'istituto del periodo di prova mira a consentire alle parti del contratto di lavoro la verifica della convenienza della collaborazione reciproca. Pertanto, se il patto di prova non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto (ad es. festività), viceversa è sospeso in relazione ad eventi in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso (giurisprudenza consolidata: si veda ad esempio Cass 4573/2012). Tale regola di carattere generale può essere tuttavia derogata dalla contrattazione collettiva. In proposito l'articolo 2 del CCNL Metalmeccanici industria, citato dal gentile lettore, espressamente dispone che “L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 del presente titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.”. A sua volta il comma richiamato dispone che ”Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.”. Quindi una “protrazione” del periodo di prova, ossia una sua proroga, è ammesso soltanto per malattia o infortunio.
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