L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Covid e interruzione del periodo di prova

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di Antonio Carlo Scacco

La domanda

L'art. 2 del CCNL metalmeccanici industria, stabilisce che il periodo di prova possa essere interrotto per malattia. Nel contratto noi abbiamo inserito due mesi massimi come previsto dal CCNL. Il dipendente per due settimane e' stato assente per positività al Covid senza presentare certificato medico. Posso considerarlo interruzione del periodo di prova? Da recente normativa ho visto che la positività al Covid è stata esclusa anche dal periodo di comporto.

L'istituto del periodo di prova mira a consentire alle parti del contratto di lavoro la verifica della convenienza della collaborazione reciproca. Pertanto, se il patto di prova non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto (ad es. festività), viceversa è sospeso in relazione ad eventi in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso (giurisprudenza consolidata: si veda ad esempio Cass 4573/2012). Tale regola di carattere generale può essere tuttavia derogata dalla contrattazione collettiva. In proposito l'articolo 2 del CCNL Metalmeccanici industria, citato dal gentile lettore, espressamente dispone che “L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 del presente titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.”. A sua volta il comma richiamato dispone che ”Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.”. Quindi una “protrazione” del periodo di prova, ossia una sua proroga, è ammesso soltanto per malattia o infortunio.

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