Credito di imposta per l’Ape anche a incapienti e residenti all'estero
Il credito d'imposta pari al 50% degli interessi passivi e dei premi assicurativi legati all'Ape volontario può essere riconosciuto dall'Inps anche ai pensionati incapienti e a quelli residenti all'estero in Paesi dove si applica il regime contro la doppia imposizione fiscale. Questa l'indicazione fornita dall'agenzia delle Entrate all'Istituto nazionale di previdenza con la risoluzione 88/E/2018.
L'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape) si basa su un prestito erogato a vantaggio del futuro pensionato: quest'ultimo, durante il periodo in cui viene erogato l'Ape, riceve un assegno mensile alimentato dal prestito, e l'intero importo più gli interessi viene poi rimborsato con trattenute sulla pensione per i primi venti anni. Al fine di ridurre l'onere del finanziamento a carico del beneficiario dell'Ape, è stato previsto il riconoscimento di un credito di imposta annuo pari al 50% degli interessi passivi sul finanziamento e del premio assicurativo obbligatorio contro il caso morte che accompagna l'anticipo pensionistico. Il credito di imposta viene riconosciuto dall'Inps a partire dal primo mese di erogazione della pensione e l'istituto di previdenza recupera tale credito tramite le ritenute che versa all'erario in qualità di sostituto di imposta.
Con la risoluzione 88/E/2018, le Entrate affermano che, qualora i destinatari dell'Ape volontario siano incapienti o residenti all'estero dove si applica il regime contro la doppia imposizione fiscale, il credito di imposta del 50% può essere riconosciuto dall'Inps sotto forma di rimborso a questi pensionati. A sua volta l'istituto di previdenza può recuperare il credito sull'ammontare complessivo delle ritenute da versare mensilmente all'erario.