Cresce l'appeal per il rientro degli impatriati e dei cervelli
Il decreto cd. Crescita (DL 34/2019), pubblicato nella GU del 30 aprile, prevede all'articolo 5 una sostanziale revisione della disciplina agevolativa per il rientro degli impatriati e dei "cervelli".
L'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e succ. modd. aveva introdotto una agevolazione temporanea per i dirigenti, ovvero in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferivano la residenza nel territorio dello Stato.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017 la agevolazione si applicava anche ai redditi di lavoro autonomo che concorrevano alla formazione del reddito complessivo, con i redditi di lavoro dipendente, in misura ridotta al 50%.
Il decreto Crescita apporta significative modifiche alla disciplina vigente in senso generalmente favorevole ai contribuenti. Non si parla più di ruoli direttivi o elevata specializzazione ma, più genericamente, di lavoratori non residenti da due anni in Italia. La percentuale di riduzione dell'imponibile passa dal 50 al 70%, sono ammesse alla agevolazione anche le persone fisiche che intraprendono una attività d'impresa dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre del corrente anno e, infine, le agevolazioni sono prolungate per ulteriori cinque anni, sia pure in misura inferiore rispetto alla percentuale massima di abbattimento, in presenza di specifiche condizioni (ad esempio il trasferimento della residenza nel Mezzogiorno, il numero di figli minorenni o a carico, l'acquisto di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).
Rispetto al passato resta il requisito dell'impegno a permanere in Italia per almeno due anni ma non è più richiesta la iscrizione all'AIRE per i cittadini rientrati in Italia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 mentre una specifica disposizione fa riferimento ai cittadini italiani rimpatriati non iscritti all'AIRE già rientrati in Italia entro tale ultima data. A tali soggetti si applica il vecchio testo dell'articolo 16 (vigente al 31 dicembre 2018) purché in possesso di residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi restando esclusa, in ogni caso, la restituzione delle imposte versate in adempimento spontaneo. La applicabilità fa riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili, eventualmente oggetto di controversie pendenti ovvero ancora passibili di accertamento.
I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto Crescita intervengono sulla disciplina del rientro dei ricercatori e docenti dall'estero (articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010). La norma di favore era stata introdotta originariamente dall'articolo 3 del decreto legge n. 269/2003, riproposta dall'articolo 44 del decreto legge 78/2010 e modificata dall'articolo 1, co 14 della legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Le modifiche apportate dalla successiva legge di bilancio 2017 hanno reso permanente la agevolazione non essendo più prevista una data ultima utile per poter far rientro in Italia. Per i docenti e ricercatori che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal periodo di imposta successivo al 31dicembre 2019, il decreto Crescita prevede un incremento del periodo di durata della agevolazione (da 4 a 6 anni), anche in questo caso prolungata (in misura variabile, fino a 13 anni) in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare residenziale nel nostro paese). Analogamente ai soggetti impatriati, anche per docenti e ricercatori si prevede la possibilità di accedere alle agevolazioni in mancanza della iscrizione all'AIRE purché in possesso di residenza in altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Per i soggetti non iscritti all'AIRE e già rientrati entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili, le disposizioni dell'articolo 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, restando escluso, anche in questo caso, qualsiasi rimborso di imposte versate.