Cresce il tesoretto riservato alla produttività
In materia di detassazione dei premi di produttività, la legge di bilancio si muove nel solco già tracciato, lo scorso anno, dalla legge 208/15.
Nella bozza del disegno di legge diffusa non si riscontrano stravolgimenti delle regole esistenti, ma solo un adeguamento dei valori di riferimento. Resta immutata anche la disciplina del deposito e del monitoraggio dei contratti territoriali o aziendali. I sostituti di imposta possono stare tranquilli in quanto le disposizioni per la gestione della detassazione stravolgimenti mantengono l'impianto noto.
In relazione alla tecnica legislativa utilizzata, per il 2017, non sembrerebbe necessaria ulteriore decretazione e, quindi, la facilitazione fiscale appare immediatamente fruibile. Insomma, se si esclude qualche novità riferita al welfare, il regime sostitutivo di tassazione dei premi prosegue all'insegna della continuità. Già dallo scorso anno la precarietà che lo aveva caratterizzato è sparita definitivamente, lasciando il posto a una regolamentazione strutturale che ha fatto della detassazione l'unico strumento di incentivazione dell'aumento della produttività aziendale. Un'unicità ancor più palpabile, se si considera che la detassazione ha, di fatto, fagocitato lo sgravio contributivo, sottraendo allo stesso le risorse disponibili. Dallo scorso anno, infatti, pur in presenza della relativa normativa, lo sgravio non ha potuto trovare applicazione per via della mancanza della copertura finanziaria, visto che lo stanziamento a disposizione è stato dirottato sull'agevolazione di tipo fiscale. Una scelta che ha prodotto qualche mal di pancia, considerando che la misura contributiva dava una mano anche ai datori di lavoro, mentre quella fiscale opera solo a favore di lavoratori. Prima ancora di analizzare le modifiche apportate, ricordiamo che la detassazione è rappresentata dall'opportunità di fruire di un'imposta sostitutiva del 10 % in luogo dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
Le novità del 2017 consistono nell'elevazione del limite massimo detassabile, che passa dagli attuali 2.000 a 3.000 euro lordi annui. Si innalza da 2.500 a 4.000 euro anche l'ammontare massimo soggetto alla facilitazione, riferito ai casi in cui le aziende coinvolgono, pariteticamente, i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. I tetti di tassabilità sono da considerare al lordo del 10%, ma al netto dei contributi previdenziali, per cui i 3.000 euro diventano 3.303 e 3.314 euro circa, al lordo di contributi pari, rispettivamente al 9,19% e al 9,49 per cento. L'altro limite di 4.000 euro diviene 4.404 e 4.419 euro circa per aliquote rispettivamente del 9,19% e del 9,49 per cento.
Gli importi detassabili, oggi, sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui corresponsione è collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il pagamento di dette somme deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le Rsa/Rsu o da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (esclusa la contrattazione nazionale e quella individuale). Per usufruirne il lavoratore non deve avere avuto, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro, e questa è un'altra novità, visto che lo scorso anno erano 50.000 euro.
Il beneficio fiscale non è circoscritto ai soli premi di risultato. Alcune voci, un tempo detassate, restano escluse dalla facilitazione come per esempio le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro. Il contratto (aziendale o territoriale) che istituisce e regolamenta la detassazione deve essere depositato con modalità telematiche entro 30 giorni dalla stipula. Alla contrattazione è demandato il compito di definire la strutturazione dei premi, tenendo presente che, nell'arco di un periodo congruo (definito nell'accordo), si deve realizzare l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; anche se questo, tuttavia, non basta. Dell'incremento va data prova attraverso degli indicatori numerici (stabiliti dalla contrattazione collettiva) di cui va dato conto nella dichiarazione di conformità del contratto, che può essere trasmessa anche oltre i 30 giorni (comunque prima dell' attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa).
Per quanto riguarda la possibilità di elevazione del limite massimo detassabile a 4.000 euro, prevista le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è opportuno ricordare che si deve accrescere la motivazione del personale, valutando le opinioni dei dipendenti alla stregua di quelle espresse dai responsabili aziendali.
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