Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
La materia è regolamentata dall’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015 – rubricato “Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale” il quale prevede che “ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno” precisando che “a tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”. Poiché la disposizione opera un riferimento all’orario di lavoro “svolto”, si deve ritenere che ai fini del computo del singolo lavoratore non debba essere tenuto in considerazione quanto definito nella scrittura contrattuale ma debbano essere prese in considerazione le ore effettivamente prestate sia in attuazione di lavoro supplementare che di clausole elastiche relative, nella fattispecie, alla variazione in aumento dell’attività lavorativa. Peraltro, tale principio era già stato fatto proprio in precedenza dal Ministero del Lavoro che, con la circolare n. 9/2004, seppure riferita al previgente sistema normativo offerto dal D.Lgs. 61/2000 in materia di contratto a tempo parziale, aveva precisato che il computo dei lavoratori part-time, ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo dovesse essere effettuato in proporzione al tempo effettivo di lavoro, considerando anche le eventuali prestazioni lavorative in regime di lavoro supplementare o in attuazione di clausole elastiche. In questa logica quindi il computo del lavoratore sarà percentualmente stabilito in termini proporzionali tra orario contrattuale a tempo pieno e orario di lavoro effettivamente prestato anche, per quanto ci occupa, ai fini dell'assoggettamento al contributo CIGS straordinaria per un’azienda industriale con più di 15 dipendenti.
Diritto di precedenza nei contratti a termine e agevolazioni
di Barbara Garbelli
Destinazione in previdenza complementare del pdr convertito in welfare
di Roberto Vinciarelli
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